Folia Theologica 22. (2011)
Erdő Péter: Il diritto amministrativo canonico: disciplina giuridica autonoma?
18 Péter ERDŐ ordinario, ma sempre in sintonia con il vescovo diocesano, il quale è depositario anche della potestà legislativa e di quella giudiziale32. Alia procedura di ricorso amministrativo il Libro VII dei CIC dedica una parte speciale52 53. Nel Codice di diritto canonico vigente emergono anche altre norme con contenuto che si riferisce all'amministrazione pubblica, ma sarebbe affrettato, in base ad esse, concludere sulla presenza di un diritto amministrativo come settore autonomo del diritto canonico54. Osserva giustamente Stephan Haering che nel diritto canonico, diversamente dal diritto civile, il diritto amministrativo non è un termine tecnico generalmente introdotto e chiaramente definito55. Nel corso della revisione del Codice di diritto canonico, in alcuni casi, si volevano adottare certe tecniche e visioni occidentali contemporanee. Questa tendenza pero non era accettata generalmente e senza alcuna riserva in ogni settore della materia canonica. Invece del sistema dei processo contenzioso amministrativo che avrebbe dovuto applicarsi in ogni diocesi, tale possibilité è stata introdotta soltanto presso la Segnatura Apostolica56. Anche 52 Secondo il CIC (Can. 1720), l'ordinario decide se il processo penale debba essere svolto in via giudiziale o in quella amministrativa. In base al c. 134 § 1, anche il vicario generale puö chiamarsi ordinario, non soltanto il vescovo diocesano. 53 CIC Lib. VII, Pars V, De ratione procedendi in recursibus administrativis et in parochis amovendis vel transferendis (Cann. 1732-1752). 54 Un tentativo grandioso di presentare scientificamente il diritto amministrativo ecclesiale come disciplina autonoma è per es. Labandeira, E., Trattato di diritto amministrativo canonico (vedi sopra, nota 37). 55 Haering, S., Verwaltungsrecht. II. Katholisch, in Campenhausen, A. - Riedel- Spangenberger, I. - Sebott, R. (Hrsg.), Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, III. Paderborn 2004. 826. 56 II sistema dei tribunali amministrativi locali, che figurává ancora nello Schema del CIC 1983 (Communicationes 10 [1978] 214-215), nel testo definitivo non si trova più. Molti pensavano ehe questo sistema renderebbe inefficace l'intero governo del vescovo diocesano, perché si potrebbe cominciare una procedura senza fine contro tutti i suoi provvedimenti. Secondo altri, il contenzioso amministrativo a livello diocesano non avrebbe alcun senso, poichè anche il tribunale amministrativo diocesano svol- gerebbe le sue funzioni dietro l'incarico del vescovo diocesano (questo sarebbe necessario teologicamente). Cosi ci si potrebbe rivolgere contro gli atti del vescovo - in prima istanza - ad un tribunale amministrativo nominato da lui stesso. Secondo l'antico principio giuridico invece nemo iudex in causa sua. Ugualmente difficile pensare che la stessa persona possa decidere due volte nella stessa causa in diversi gradi (cfr. CIC Can. 1447).