Folia Theologica 22. (2011)
Erdő Péter: Il diritto amministrativo canonico: disciplina giuridica autonoma?
IL DIRUTO AMMINISTRATIVO CANONICO ... 19 le soluzioni che difendevano unilateralmente gli interessi del colpevole nel diritto penale o miravano semplicemente a ridurre al minimo l'app- licazione delle pene, considerate non ingiustamente cose odiose, han- no spesso limitato l'efficacità della difesa delTinteresse pubblico, anche di quello supremo che è la salvezza delle anime57. Oggi la Santa Sede, per certi delitti gravissimi, - costituendo una eccezione rispetto alla normatíva del Codice - permette Tinflizione in via amministrativa di al- cune pene ehe altrimenti richiederebbero un processo giudiziale58. Riassumendo possiamo costatare ehe la differenza fondamentale tra la società civile e il mistero della Chiesa - malgrado la ricezione di al- cune nozioni e tecniche giuridiche della nostra epoca - non rende possibile la circoscrizione del diritto amministrativo a settore giuridico autonomo nelTordinamento canonico e non permette ehe esso venga elaborato con la visione specifica degli esperti dei diritto amministrativo statale. Puo essere invece un lavoro molto promettente - come lo di- mostrano per esempio le opere di Julio Garcia Martin59 - Tanalisi e la comparazione degli atti chiamati espressamente amministrativi nel Codice di diritto canonico. 57 Cfr. per es. Erdő, P., Salus animarum suprema lex, in Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis (Atti dei simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore dei Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Città dei Vaticano, 19-23 novembre 2001), Città del Vaticano 2004. 573-585. 58 Cfr. Congregatio pro Doctrina Fidei, Litt. Ad exsequendam (18 mai. 2001): AAS 93 (2001) 785-788, specialmente 787 („cum normis specialibus a Congregatione pro Doctrina Fidei pro singulo casu tradendis [...]"). 59 Per es. García Martín, J., Atti amministrativi singolari: Norme comuni (Institutum Iuridicum Claretianum - Studia 1), Roma 2003. García Martín, ]., II decreto singolare (Institutum Iuridicum Claretianum - Studia 3), Roma 2004. Cfr. anche sopra, nota 38.