Folia Theologica 22. (2011)
Erdő Péter: Il diritto amministrativo canonico: disciplina giuridica autonoma?
12 Péter ERDŐ to della Chiesa16. Allo stesso tempo lo ius publicum ecclesiasticum [externum] è stato coltivato, sin dal secolo XIX da autori eccellenti ehe hanno esposto, nel quadro di questa disciplina, il rapporto della Chiesa con gli stati e con la comunità internazionale17. IV. Il Codice Pio-Benedettino II Codice di diritto canonico dei 1917 non menziona il diritto amminis- trativo come settore speciale del sistema giuridico-canonico. Non lo codifica come un ramo particolare dei diritto. Considera invece la struttura gerarchica della Chiesa come realtà di origine divina, e la ri- conduce alla volonté di Cristo, fondatore della Chiesa. Dal punto di vista teologico, il Codice non potrebbe fare diversamente. La fondazio- ne dei sacramento dell'ordine da parte di Cristo stesso è una tradizione fermissima sin dalle origini della Chiesa, la quale è stata confermata anche nella definizione dogmatica dei Concilio di Trento18. L'ordina- zione invece - come lo metterà specialmente in rilievo il Concilio Vaticano II - fa partecipare la persona ordinata della triplice missione di Cristo, cioè in quella di santificare, di insegnare e di governare, in un modo ehe differisce sostanzialmente e non soltanto nel suo grado dalla missione ricevuta nel battesimo e nella cresima19.1 superiori gerarchici ricevono quindi la loro missione di governare - in termini generali - non dall'opinione pubblica, nè dalla fiducia pubblica, bensi dal mandato ricevuto da Cristo20. 16 Cosi per es. Helfert, J. Handbuch des Kirchenrechts aus den gemeinen und österreichischen Quellen zusammengestellt, Prag 1849.3 25, § 19: „Die Eintheilung in ein öffentliches und ein Privat-Kirchenrecht ist dem bürgerlichen Rechte entlehnt, aber in Beziehung auf die Kirche unhaltbar". Invece di esso hanno preferito a volte la divisione in diritto ecclesiastico interno e in quello es- terno (ibid. 25, § 19; 66, § 46). 17 Cfr. per es. Sebott, R., Ius Publicum Ecclesiasticum. II. Katholisch, in Campen- hausen, A. - Riedel-Spangenberger, I. - Sebott, R. (Hrsg.), Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, III. Paderborn 2004. 339-340. 18 Cone. Tridentinum, Sessio XXIII, De sacr. ord., cap. 1. 19 Cone. Vaticanum II, Const. Dogm. Lumen Gentium 10b. 20 Cfr. Mt 28,16-20. Vedi anche CIC Can. - 129 § 1: Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma déllé disposizioni del diritto.