Folia Theologica 19. (2008)

Ujházi, Lóránd: Il diritto naturale dei genitori di educare i loro figli ed il dovere dei cattolici di assicurare una crescita spirituale cattolia

IL DIRITTO NATURALE DEI GENITORI DI EDUCARE 365 cazioni intemazionali42 ed anche con i pronunciamenti papali (encic- liche, lettere, predica, ecc.). Inoltre ci sono gli organismi della Santa Sede, i quali coordinano Teducazione cattolica ed aiutano i genitori a capire Timportanza della propria funzione educativa a livello natu­rale, e a livello soprannaturale. La Congregazione per TEducazione Cattolica43 e il Pontificio Consiglio per la Famiglia44 si occupano delTeducazione a livello universale, ma i genitori devono ricevere as- sistenza adeguata anche dall'autorità locale nel loro paese, nella loro chiesa particolare. Autorità locale in questo ambito significa conferen- za episcopale, vescovo diocesano e Tordinario locale. La Conferenza Episcopale emana norme generali nel campo delTeducazione (cann. 804 § 1; 805). II vescovo diocesano in conformité con le norme emanate dalla conferenza episcopale regola, organizza e controlla Teducazione la funzione della scuola cattolica e delTeducazione cattolica, ma quasi sem­pre si riferiscono aile norme generali, in cui si possono trovare anche riferi- menti alla funzione e precedenza dei genitori. 42 Per esempio Familia et vita, rivista del Consiglio per la Famiglia. 43 Cfr. Giovanni Paolo II, Const. Ap., Pastor bonus, 28.VI.1988, artt., 112-116, in AAS, 80 (1988) 888-889. Il articolo 114 del Pastor Bonus dice “la Congrega­zione si impegna perché i principi fondamentali circa Teducazione cattoli­ca, cosï come sono proposti dal Magistero della Chiesa, siano sempre più approfondit!, affermati e conosciuti dal Popolo di Dio." Il legislatore con questo articolo sottolinea in particolare ehe la Chiesa universale vorrebbe istituzionalmente servire tutti i fedeli (in modo speciale i genitori) nelTedu- cazione umana e cristiana. Per la funzione dettagliata della Congregazione vedi T. Bertone, La Congregazione per l'Educazione Cattolica, in a cura di P., A. Bonnet; C. Gullo, La Curia Romana nella Cost. Ap. <<Pastor Bonus», Roma, 1990, 384-389; Z. Grocholewski, Commentario ai articoli 112-116 del Pastor Bonus, a cura di P., V. Pinto, Commento alla Pastor bonus e aile norme sus- sidiarie della Curia Romana, Città dei Vaticano, 2003,153-164. 44 Cfr. Giovanni Paolo II, Mp., Familia a Deo instituta, 9.V.1981, in AAS, 73 (1981) 441-444; Giovanni Paolo II, Const. Ap., Pastor bonus, 28.VI.1988, artt. 139-141, in AAS, 80 (1988) 896-897. Per la funzione detagliata del conciüo vedi J., I. Arrieta, L'assetto istituzionale dei Pontifici Consigli: il caso dei Ponti­ficio Consiglio per la Famiglia, in AAW., Vitam impendere magisterio, Roma, 1993, 265-267; L. Sabbarese, Commentario ai articoli 139-141 del Pastor bonus, a cura di P., V. Pinto, Commento alla Pastor bonus e aile norme sussidiarie del­la Curia Romana, Città dei Vaticano, 2003, 206-208.

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