Folia Theologica 19. (2008)
Ujházi, Lóránd: Il diritto naturale dei genitori di educare i loro figli ed il dovere dei cattolici di assicurare una crescita spirituale cattolia
IL DIRITTO NATURALE DEI GENITORI DI EDUCARE 355 quindi lo Stato non puö gettare le fondamenta delTeducazione e dei carattere umano, ehe vengono posti dai genitori nella famiglia.7 In fon- do questo significa ehe lo Stato ha bisogno delle famiglie e dei genitori anche per assicurarsi la propria esistenza e il proprio futuro. Ma la questione riguarda anche il limite della legislazione civile cioè il fatto che il legislatore non puö emanare una legge che è contro l'intimità della comunione della famiglia ehe è il primo luogo dell'educazione, non solo per gli interessi dei genitori e della famiglia ma anche per gli in- teressi dello stesso Stato. Lo Stato è obbligato (possiamo dire costretto) ad emanare delle leggi positive le quali sono subordinate al diritto fondamentale, „naturale" della famiglia e dei genitori. Non c'è nessuna autorité civile, la quale potrebbe soprawalutare i diritti ehe derivano dalla natura umana, i quali sono uguali in tutti.8 Anzi lo Stato, emanando le sue leggi positive deve dare la mano ai genitori in vari campi della vita (per esempio si devono emanare delle leggi vantaggiose nel campo dei diritto dei lavoro alie madri e alie donne incinte, si deve dare un aiuto finanziario sufficiente per le famiglie) e si deve assicurare il benessere della famiglia.9 Lo Stato ehe non favorisce la famiglia ed i genitori ma la mentalité individualistic, carica, come Viladrich dice, una "bomba orologeria", in sostanza commette un suicidio.101 regimi dittatoriali, i quali limitavano la vita interna della famiglia e il diritto dei genitori di essere educatori, non solo facevano una cosa illegittima, e violavano il diritto naturale dei genitori ma anche mettevano in peri- colo Tesistenza dello Stato, il quale non poteva sostituire quella base principale per i figli ehe essistessi ricevevano nella famiglia da genitori.11 7 Cfr. Pont.Cons.Fam., Famiglia e diritti umani, n. 7, 9.XII.1999, in EV, XVIII, 1495,1497, nr. 2182-2184. 8 Cfr. Pio XI, Enc., Mit brennender Sorge, 14.III.1937, in AAS, 29 (1937) 159; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2372; Z. Grocholewski, La legge naturale nella dottrina della Chiesa, in Ius Ecclesiae, 20 (2008) 39-40. 9 Cfr. Giovanni Paolo II, Enc., Laborem exercens, n. 19,14.IX.1981, in AAS, 73 (1981) 626-628, in italiano: EV, VII, 1495, n. 1668; Es. ap., Familiaris consortio, n. 44, 21.XI.1981, in AAS, 74 (1982) 135, in italiano: EV, VII, 1419, nr. 1571- 1572; Pont.Cons.Fam., Famiglia e diritti umani, nr. 25-27, 9.XII.1999, in EV, XVIII, 1501,1503, nr. 2192-2194. 10 Cfr. P., J. Viladrich, La famiglia sovrana, in Ius Ecclesiae, 7 (1995) 540. 11 Cfr. Pio XI, Enc., Mit brennender Sorge, 14.IÏÏ.1937, in AAS, 29 (1937) 159. L'en- ciclica tutela i diritti dei genitori contro lo Stato, e anche i diritti ed i doveri dei giovani cattolici che all'epoca erano membri delle organizzazioni gio- vanili dello Stato (per esempio la frequentazione della messa domenicale).