Folia Theologica 19. (2008)

Ujházi, Lóránd: Il diritto naturale dei genitori di educare i loro figli ed il dovere dei cattolici di assicurare una crescita spirituale cattolia

354 ÚJHÁZI, Lóránd civile.3 Si riafferma ehe gli Stati e le autoritá debbono rispettare la precedenza dei genitori nell'educazione fin dall'inizio della vita.4 Pra- ticamente questo significa che i genitori muovendosi nell’ambito della normalità determinata dalla natura umana e dallo Stato, possono sceg- liere liberamente la modalità di educazione, i valori ehe vogliono tras- mettere ai loro figli, scegliere la scuola frequentata da loro. Questo di- ritto come alcuni autori sostengono, deriva da un diritto cosiddetto diritto „naturale", il quale invece deriva dalla natura propria dei geni­tori.5 Ovviamente quando parliamo dei diritti e dei doveri fondamen- tali dei genitori, usiamo una parola al plurale, „genitori", ehe significa ehe tutti e due i genitori hanno una funzione fondamentale per edu­care. Come nessuna donna o nessun uomo puö procreare da solo/a con le sue proprie forze, alio stesso modo non possono adempiere da soli la loro missione educativa nella sua integrità. Percio questo diritto di educare è inalienabile da tutti e due i genitori e non c'é autoritá che possa attribuirsi la funzione educativa primaria dei genitori. II diritto dei genitori di creare una famiglia, di avere figli, di farli crescere deriva dal diritto naturale e di conseguenza ha prece­denza anche sopra lo Stato.6 Ma per dir la verità lo Stato non solo non puö avere una funzione educativa prioritaria, ma non è neanche capace di creare quell'intimità di comunione nell'amore ehe è la famiglia, 3 Cfr. Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.XII.1948, in EV, XVIII, 1533-1567, nr. 2246-2295; Dichiarazione universale dei diritti dei fan- cullo, 20.XI.1959; Patto Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali, 16.XII.1966, art. 13,1, in http://www.volint.it/scuolevis/dirittiumani/patto_ dir_soc.htm. 4 Cfr. Pont.Cons.Fam., Famiglia e procreazione umana, Città del Vaticano, 2007, 269. 5 "Profecto hoc exclusivismum esse laesivum iurium parentum, nullum est dubbium: scholae enim non sunt nisi institutum quoddam subsidiarium ed­ucationis iuventutis; atqui educatio prolis est; primum omnium, nativum et proprium officium et ius parentum, ex ipsa indole et fine primario matri­monii: civitati competit functio subsidiaria, subveniendi videlicet insuffi­cientiae familiarum, praesertim quod attinet ad scholas superiores." A. Ot- TAVIANI, Institutiones iuris publici ecclesiastici, Civitate Vaticana, 1936, vol., II. 228-229. 6 Cfr. G., B. Biavaschi, La concezione filosofica dello Stato moderno, Milano, 1919, 398.

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