Folia Theologica et Canonica 11. 33/25 (2022)
Ius canonicum
L’ESPERIENZA CANONICA PER L’AMMINISTRAZIONE DI UNA DIOCESI 117 pubblicata dalia Congregazione per il Clero nell’istruzione sulla conversione della comunitá parrocchiale12. Per erigere, sopprimere o modificare le parrocchie é competente solamente il Vescovo diocesano, ma egli deve prima della sua decisione sentire il consiglio presbiterale (cfr. CIC, can. 515, § 2). In questo punto é chiara l’importanza dell’elemento sinodale a livello del presbiterio della diocesi. Va notato, inoltre, ehe anche per la nomina dei parroci il Vescovo deve sentire il vicario foraneo ed eseguire opportune indagini nel quadro delle quali, se del caso, deve udire determinati presbiteri come pure fedeli laici (cfr. CIC, can. 524). Non si precisa quali presbiteri e laici devono essere ascoltati. Sicuramente non si tratta di una elezione popolare del parroco perché la sua nomina, di regola, spetta unicamente al Vescovo diocesano. Elementi particolari dell’unitá della diocesi sono gli organi centrali che aiutano il Vescovo. Uno di questi é il sinodo diocesano (CIC, cann. 460—468). “Il sinodo diocesano é 1’assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunitá diocesana, a norma dei canoni” (CIC, can. 460). Il sinodo diocesano é un’assemblea consultiva della Chiesa particolare. Essa non é un organo permanente, ma il Vescovo diocesano puö convocarlo quando le circostanze lo suggeriscono, ascoltando prima il parere dei consiglio presbiterale (cfr. CIC, can. 461, § 1). In certi periodi della storia della Chiesa questo sinodo fünzionava a sostituzione delle assemblee dei presbiterio della Chiesa locale, dato ehe molti dei presbiteri dovevano servire giá in posti lontani dal centro della diocesi (con la nascita delle parrocchie). In certe epoche il diritto universale ha prescritto una determinata frequenza dei sinodi diocesani, ma tale ffequenza non poteva essere osservata quasi mai. Nel XX secolo i sinodi diocesani avevano soprattutto la funzione di concretizzare nella vita della diocesi le norme dei Codice di Diritto Canonico dei 1917 e poi dei Concilio Vaticano II e dei nuovo Codice. Tale funzione avevano i sinodi diocesani delTUngheria celebrati dopo il cambiamento di sistema negli anni 1990 e nel 2000. In certe parti del mondo si incominciavano a radunare diverse forme di assemblee ehe non erano uguali alTistituzione dei sinodo diocesano o per la loro composizione o per il loro modo di funzionare.13 Al sinodo diocesano vero e proprio Tunico legislatore é il Vescovo, il quale non puö delegare la sua potestá legi-12 Cfr. la Nota pastorale dell’episcopato italiano: “Il volto missionario della parrocchia in un mondo ehe cambia” dei 30 maggio 2004, in Notiziario CEI 5/6 (2004) 129-162. Conffonta anche ristruzione della Congregazione per il Clero: “La conversione pastorale della comunitá parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” dei 20 luglio 2020. 13 Cfr. La synodalité. La participation au gouvernement dans l ’Eglise. Actes du VIF congrés international de Droit canonique. Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990, Paris 1992 (= L’Année Canonique, Hors série) I—II.