Folia Theologica et Canonica 11. 33/25 (2022)

Ius canonicum

118 PÉTER ERDŐ slativa a nessun altro organo, cosi nemmeno al sinodo diocesano (cfr. CIC, can. 135, § 2). Öltre al sinodo diocesano, un organo di aiuto al Vescovo diocesano é la curia diocesana (CIC, cann. 469-474). Essa é l’insieme degli organismi e déllé persone “che aiutano il Vescovo nel govemo di tutta la diocesi soprattut­­to nel dirigere l’attivitá pastorale, nel curare l’amministrazione della diocesi come pure nell’esercitare la potestá giudiziaria” (CIC, can. 469). “La nomina di coloro che esercitano un ufficio nella curia diocesana spetta al Vescovo diocesano” (CIC, can. 470). Non si dimentichi ehe secondo il Diritto Canoni­co vigente possono chiamarsi uffici anche funzioni ehe possono essere affidati anche ai laici. Gli uffici, infatti, sono incarichi costituiti stabilmente per di­­posizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale (cfr. CIC, can. 145, § 1). Essi non richiedono sempre l’esercizio dell’ordine sacro o della potestá di govemo ecclesiastico. I Vicari generali e i Vicari epi­scopali, comunque, devono essere sacerdoti, almeno trentenni, dottori o licen­­ziati in diritto canonico o in teológia oppure almeno veramente esperti in tali discipline, degni di fiducia per sana dottrina, rettitudine, saggezza ed esperien­­za nel trattare gli affari (cfr. CIC, can. 478, § 2). Tale carattere sacerdotale o episcopale del Vicario generale é necessario, perché egli ha la stessa potestá esecutiva su tutta la diocesi ehe spetta la Vescovo diocesano (cfr. CIC, can. 479, § 1). Una questione delicata sembra la domanda circa il rapporto tra la potestá del Vicario generale e quella di un Vicario episcopale nominato per una parte dei territorio o per certi tipi di affari. Si domanda se la competenza dei Vicario generale sia cumulativa o meno con quella dei Vicari episcopali nelle materie a loro affidate. In base alia nozione di Vicario generale le com­­petenze sembrano cumulative, ma per la buona amministrazione alcuni de­­siderano ehe il Vicario episcopale sia Tunico responsabile nelle materie di propria competenza. Il Vicario generale, per la definizione dei suo ufficio, esercita solo la potestá esecutiva dei Vescovo non quella legislativa e neanche quella giudiziale per Tesercizio della quale bisogna nominare un altro presbi­­tero come Vicario giudiziale (cfr. CIC, can. 1420, § l).14 Soltanto in diocesi molto piccole o se le cause giudiziali sono pochissime il vescovo puö nomina­re il Vicario generale anche a Vicario giudiziale (cfr. CIC, can. 1420, § 1). In base al concetto di curia diocesana anche il tribunale diocesano fa parte di questa organizzazione. Öltre al Vicario giudiziale, il Vescovo deve nomina­re giudici diocesani ehe devono essere chierici (cfr. CIC, can. 1421, § 1). Se la Conferenza Episcopale lo permette, si puö nominare anche giudici laici dei quali uno puö essere inserito nel collegio giudicante (cfr. CIC, can. 1421, § 2). 14 Cfr. Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato (VII. edizione riveduta ed ampliata Roma) 2022. 375, ad can. 479 (Arrieta, J. I.); cfr. anche Gherri, R, Diritto ammini­­strativo canonico, attivitä codiciali, Milano 2021. 50.

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