Folia Theologica et Canonica 11. 33/25 (2022)
Ius canonicum
116 PÉTER ERDŐ perare a norma del diritto” (CIC, can. 129, § 2). É importante vedere le radici di questa distinzione. Gesú Cristo stesso, secondo la ricca testimonianza di molti brani dei Nuovo Testamento era il Messia nel senso pieno della parola. Non é stato soltanto una figura messianica, ma in lui si sono compiute tutte le promesse. Egli é stato il re liberatore, ossia il figlio di Davide e pastore; é stato ugualmente Tunico autentico sommo sacerdote, ma é stato anche il maestro della verita, il próféta. Quindi tutte le attese dei popolo eletto si sono realizzate in lui ed egli ha affidato la continuazione della sua missione alia comunitä dei discepoli, in modo dei tutto speciale agli apostoli. Secondo Pinsegnamento dei Concilio Vaticano II i ministri sacri partecipano a questa missione di Cristo diversamente dalia partecipazione di tutti i fedeli e la differenza non é soltanto di grado, ma é anche essenziale (LG 10; cfr. can. 207, § 1). La missione dei successori degli apostoli specialmente dei vescovi consiste sin dalPinizio principalmente nel govemare il popolo di Dio, la Chiesa ehe é stata loro affidata. Nella Chiesa di oggi, il Vescovo diocesano govema la diocesi soprattutto attraverso la curia diocesana e le parrocchie. Le diocesi devono dividersi in parrocchie (CIC, can. 374, § 1). II parroco infatti deve guidare la parrocchia “sotto l’autoritá del Vescovo diocesano” (CIC, can. 515, § 1). Certo, che per la scarsitá del clero bisogna ripensare la divisione parrocchiale delle diocesi, unendo a volte delle piccole parrocchie, ma anche fondando parrocchie personali e territoriali secondo le necessitá della realtá multiculturale. Invece, nelle grandi diocesi risulterä spesso necessario o almeno utile fondare delle parrocchie personali per diverse nazionalita e diverse lingue (cff. CIC, can. 518).10 11 La creazione di una parrocchia personale per un gruppo di fedeli awiene spesso in diverse tappe. AlTinizio si puö nominare un sacerdote come cappellano dei rispettivo gruppo. In questa fase la comunitá non ha ancora personalitá giuridica nella Chiesa (cfr. CIC, can. 516, § 2; can. 564). Se dopo un periodo la vita liturgica e comunitaria del gruppo risulta stabile, si pótra assegnare una cappella o una chiesa non parrocchiale come rettorato e nominare il sacerdote rettore di quella chiesa (cfr. CIC, can. 557, § 1; can. 558). Come ultima táppá puö avvenire la fondazione della parrocchia. Bisogna tenere presente, perö, che la parrocchia stessa é nata come struttura missionaria nella Chiesa." Tale aspetto é stato messo anche in rilievo dalT episcopate italiano e recentemente 10 Cfr. Erdő, P., La cura pastorale dei gruppi etnici con speciale riguardo alle loro lingue. Uno sviluppo dal Concilio Lateranense IV al Concilio di Trento, in Vergentis 2 (2016) 19-46 = Erdő, P., II Diritto Canonico tra salvezza e realtá sociale, Studi scelti in venticinque anni di docenza epastorale (a cura di Esposito, B.), Venezia 2021. 465-504. 11 Cfr. Erdő, P., La nascita e la diffusione delle parrocchie. Modelli di missione e di cura pastorale locale nel primo millennio, in Ephemerides Iuris Canonici 59 (2019) 25-45 = Erdő, P., II Diritto Canonico tra salvezza e realtá sociale, 441M64.