Folia Theologica et Canonica 11. 33/25 (2022)

Ius canonicum

L’ESPERIENZA CANONICA PER L’AMMINISTRAZIONE DI UNA DIOCESI 115 stabiliti dal diritto universale o da quello comune orientale (cfr. CIC, can. 535; CCEO, can. 296). In base all’esperienza fatta dall’epoca di san Cipriano lino ai nostri giorni, giova osservare ehe in diverse situazioni di persecuzione od oppressione la registrazione in questi libri secondo il diritto canonico puö es­­sere pericolosa sia per i fedeli ehe per la Chiesa stessa. Quando facevo il vice­­parroco in Ungheria negli anni settanta, alcuni hanno chiesto ehe il battesimo dei loro figli non venga iscritto nel libro parrocchiale, ma che io dia loro un certificato di battesimo, perché il padre era poliziotto od ufficiale dell’esercito. Altri volevano ehe il loro matrimonio non venga iscritto nemmeno nel libro “segreto” conservato nell’ufficio diocesano, nell’archivio segreto (cfr. CIC, can. 1133). Tutti sapevano ehe la Chiesa non era in grado di conservare real­­mente la segretezza di questi documenti. La soluzione era di tenere un altro registro, quello dei fidanzati, dove venivano iscritti tutti ehe avevano chiesto un matrimonio religioso, anche se non si celebrava un fidanzamento formale. In quel libro si poteva notare come osservazione ehe i fidanzati tali e tali han­no concluso anche il matrimonio. Negli ultimi anni, in diversi Paesi, per la legislazione civile, é sorto il pro­blema dei dati personali sensibili. Chi puö raccogliere e conservare dati sull’appartenenza religiosa e sulla vita sacramentale dei cittadini? La Chiesa cattolica ha dovuto elaborare un proprio regolamento per poter continuare a tenere i libri parrocchiali. Era necessario anche stabilire, chi puö fare ricerca in questi libri o chi puö ottenere una copia di questi documenti. Abbiamo do­vuto promulgare una legge diocesana su questo terna nelle lettere circolari diocesane. Come esempio abbiamo seguito grosso modo 1’apposita legislazio­ne canonica canadese9. In alcune diocesi “moderne” si osserva la tendenza di tenere i libri parrocchiali in forma digitale. Anche se tale soluzione permetta la ricerca e lo scambio di informazioni molto rapidi, é difficile conservame la stabilita e la diserezione ormai richiesta anche dalia legislazione civile. 3. Unita nel governo ecclesiale a. Unitä nel governo pastorale É fondamentale ehe il Vescovo conosca i suoi diritti e doveri riguardo 1’intera attivitá ecclesiale. Il Codice di Diritto Canonico paria di potestá di governo ehe propriamente é nella Chiesa “per istituzione divina e viene denominata anche potestá di giurisdizione”. A questa potestá sono abili “coloro ehe sono insigniti delPordine sacro, a norma delle disposizioni dei diritto” (CIC, can. 129, § 1). “Nell’esercizio della medesima potestá, i fedeli laici possono coo-9 Cfr. Interguglielmi, A., Studium Theologicum Galilaeae, Israel, La privacy nel diritto canoni­co e i rapporti con le legislazioni nazionali della Comunitä Europea.

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