Folia Theologica et Canonica 11. 33/25 (2022)
Ius canonicum
114 PÉTER ERDŐ quotidiana delFOsservatore Romano. Se vogliamo avere una visione d’insieme sulla normatíva vigente circa diverse questioni, é di grande aiuto il sito del Dicastero per i Testi Legislative, come pure le pagine di alcune universitä, per esempio della Facoltä di Diritto Canonico della Pontificia Universitä Gregoriana6 7 8. 2. Unita nei sacramenti I sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa. Anche se nei dettagli liturgici e disciplinari della loro amministrazione ci sono delle differenze legittime, ma il loro effetto e le condizioni teologicamente giustificate della loro ricezione ehe si trovano nelle leggi universali della Chiesa latina e in quelle comuni delle Chiese orientali costituiscono le basi solide dell’unitá della Chiesa stessa (cfr. CIC, can. 205; CCEO, can. 8). Riguardo il matrimonio per esempio, il can. 1075 del CIC (§ 2) ribadisce ehe solo la suprema autoritá della Chiesa puo costituire nuovi impedimenti dirimenti e che solo la stessa autoritá puö dichiarare autenticamente, quando il diritto divino impedisce il matrimonio. Per tutti i sacramenti vale il principio secondo cui “é di competenza unicamente della suprema autoritá della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validitá” (CIC, can. 841). Il battesimo costituisce quasi una porta per la quale gli uomini entrano nella Chiesa come ribadisce il Lumen gentium 14 (cfr. CIC, can. 849) il vecchio principio ripetuto sempre nei trattati sui sacramenti. Per questo “chi non ha ricevuto il battesimo, non puo essere ammesso validamente agli altri sacramenti” (CIC, can. 482, § 1). In situazioni quando i membri di una famiglia appartengono a diverse religioni e non tutti sono cristiani, é teologicamente evidente che nemmeno l’aspetto sentimentale giustifica l’ammissione dei non battezzati alPEucarestia. Nelle situazioni quando il fedele che riceve il sacramento e il ministro che lo amministra appartengono a delle Chiese sui iuris diverse, bisogna tener presente che il ministro deve celebrare i sacramenti secondo il proprio rito (cfr. CIC, can. 846, § 2). Quello ehe riceve il sacramento deve, pero, seguire le norme e le condizioni prescritte nella sua Chiesa sui iuriss. Dobbiamo essere consapevoli dei fatto e dobbiamo richiamame Pattenzione anche dei nostri collaboratori ehe i libriparrocchiali (i registri) costituiscono uno strumento importantissimo per rendere operativa l’unitá della Chiesa. Per questo sembra logico che le norme principali sui libri parrocchiali siano 6 http://www.delegumtextibus.va 7 https://www.iuscangreg.it 8 Cfr. Erdő, P., Questioni interrituali (interecclesiali) dei diritto dei sacramenti (battesimo e cresima), in Periodica 84 (1995) 315-353.