Folia Theologica et Canonica 11. 33/25 (2022)
Ius canonicum
L’ESPERIENZA CANONICA PER L’AMMINISTRAZIONE DI UNA DIOCESI 113 II. Il DIRITTO CANONICO COME STRUMENTO ED ESPRESSIONE DELL’UNITA DELLA ChIESA 1. Unitä della fede e del messaggio di Cristo II diritto canonico nel suo insieme e nei suoi singoli istituti giuridici realizza e manifesta l’unitá della Chiesa sia nel tempo, sia nello spazio. L’unitä nel tempo significa che la Chiesa di oggi é la stessa di Gesú Cristo e degli apostoli. La Chiesa esiste, infatti, per annunciare il Vangelo, come ribadisce in modo classico san Paolo VI ne\V Evangel ii nuntiandi5. II Vangelo, la buona novella ha un contenuto concreto. Gesú Cristo é risorto e con il suo sacrificio redentore ha aperto la strada anche per noi alia vita etema nella felicitá. L’insegnamento di Cristo é conosciuto per noi attraverso gli apostoli; esso é riassunto nei libri dei Nuovo Testamento e nella Sacra Tradizione della Chiesa. Essere cristiani significa essere discepoli di Gesú Cristo. Per questo tutte le norme canoniche ehe si sono sviluppate lungo la storia per la tutela e per l’insegnamento della nostra fede rappresentano gli strumenti preziosi per mantenere la nostra identitá cristiana e per garantire che quello ehe stiamo trasmettendo, anche con mezzi e metodi molto moderni, é veramente il Vangelo di Cristo. Le norme canoniche principali sulla funzione di insegnare - in questo contesto anche sull’attivitä missionaria - si trovano nel terzo libro dei CIC (cann. 747-833) e nei titoli XIV sull’evangelizzazione delle genti (cann. 584-594), XV sui magistero (cann. 595-666) e XVIII sulTecumenismo (cann. 902-908) del CCEO. In questo punto permettetemi un’osservazione tecnica ehe vale anche per tutti gli altri settori dei diritto. Per lavorare nell’unitä disciplinare bisogna conoscere tutta la legislazione universale vigente sulla questione ehe dobbiamo aifrontare. Diversamente dagli anni sessanta e settanta, nel contesto dei rapidi cambiamenti legislativi, oggi, abbiamo gli strumenti digitali per conoscere le modifiche e le norme esecutive dei codici nonché la legislazione ehe integra la materia codificata. Da una parte il bollettino ufficiale della Santa Sede, VActa Apostolicae Sedis esce con molto ritardo. DalTaltra parte sui sito della Santa Sede vengono pubblicate le nuove norme giuridiche universali della Chiesa, anche se forse non sempre tutte. Tale pubblicazione digitale perö, di per sé, non é una promulgazione nel senso del can. 7 del CIC e del can. 1488 del CCEO. Anzi, non di rado, la nuova norma canonica dispone ehe la sua promulgazione avvenga con la pubblicazione sulPOsservatore Romano. Nei paesi lontani non accelera molto Taccesso al testo promulgato se aspettiamo Tedizione cartacea delTOsservatore. Ma risolve questo problema, se almeno nel centro diocesano abbiamo Tabbonamento in forma digitale delTedizione 5 Paulus VI, Adh. Ap. Evangelii nuntiandi (8 dec. 1975), n. 14: AAS 68 (1976) 13: “Ecclesia evangelizandi causa exstat”.