Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Recensions

RECENSIONS 293 fondamentali dei fedeli, in tutti gli ambiti, da quello sacramentale a quello penale e della vita consacrata, realizzando cosi quello ehe é il compito prima­rio della vocazione del giurista. Lavoro svolto con acribia e alio stesso tempo: “(...) con quella fedeltá al magistero e al successore di Pietro sulla cattedra romana ehe non si oppone alia libertá della ricerca scientifica ed anzi con essa puö fecondamente coniugarsi: ché anzi il munus della ricerca é aspirare ad una diaconia quanto piü proficua possibile” (p. 9). Nei quattro capitoli in cui é suddiviso lo studio, l’A., dopo un primo capitolo dove si ricorda la storia, fat­­ta come tutte le realtá di questo mondo di luci e di ombre, del Consiglio per i Testi Legislativi, nel successivo capitolo coglie, paradossalmente, proprio dal registrare il sempre minore utilizzo di detto Dicastero negli ultimi anni, ciö ehe motiva ad esigere una sua piü piena valorizzazione per conseguire concre­­tamente la salus animarum. Avendo ben chiaro ehe tutto questo trova il suo senso prima di tutto nelI ’ausilio diretto al Romano Pontefice in quanto Supre­mo Legislatore, ma anche nelTassistenza agli altri Dicasteri della Curia roma­na, come nella sua funzione di delegato per quanto riguarda Pinterpretazione autentica (cap. III). NelTultimo capitolo, intitolato significativamente “Per uno statuto dei dicastero ‘promotore, garante e interprete del Diritto della Chiesa’. La vocazione della canonistica”, l’A. presenta tutta una serie di inte­­ressanti proposte, concrete e realistiche, rieche di buon senso e di amore alia Chiesa e al suo diritto che ha come cuore pulsante \'aequitas canonica, la misericordia, come ci ricorda san Tommaso: “Iustitia sine misericordia crude­litas est, misericordia sine iustitia, mater est dissolutionis. Et ideo oportet quod utrumque coniungatur” (in Math., V, Lect. II, 429). Ragioni per le quali TA. afferma: “Non mi stancherö mai di proclamare, contro denigratori o epigoni di un giuspositivismo di ritorno, ehe lo ius Ecclesiae non é algida sovrastruttura vessatoria, non é un monstrum legalistico. E 1’ineccepibile formulazione tec­­nica delle norme non é paludato nominalismo, esibizione o, peggio, asservi­­mento ad un gergo esoterico, occulto ed elitario: ma presidio della iustitia che in esse, con recta ratio, va trasfusa e ne deve brillare. Respingendo altresi concezioni del diritto canonico in chiave prettamente utilitarista da azzecca­­garbugli, (...). Del pari occorre reagire con sdegno alio stravolgimento delle parole di Papa Francesco da parte di chi vorrebbe - davvero, e incredibilmen­­te, per l’ennesima volta - contrapporre schizofrenicamente la pastorale al di­ritto, la caritas alia giustizia, (...)” (p. 272). Un testo sul quale, in modo particolare, ogni giurista-canonista dovrebbe riflettere al fine di riscoprire l’originalitá del diritto canonico, függendő in questo modo l’attuale tentazione di sudditanza a principi ad esso estranei, di ‘autoasfaltamento’ ehe öltre che insensato e sterile, vanifica una fruttuosa tra­­dizione bimillenaria che ha dato molto alio stesso diritto secolare. P. Bruno Esposito, O. P.

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