Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Recensions
282 RECENSIONS Dotto, E., La fondazione teologica della legge canonica alia luce della teológia morale di Giuseppe Angelini, con Postfazione di Giuseppe Angélán, Marcianum Press, Venezia 2021, pp. 248 Nell’antica Grecia il Nomos era lo spirito delle leggi, degli statuti e delle ordinanze. La moglie di Nomos é Eusebeia (pietá) e la loro figlia é Dike (giustizia). II concetto che i greci avevano dei Nomos é ben descritto da Erodoto: “Se uno proponesse a tutti gli uomini di scegliere, tra tutti i costumi esistenti, i migliori, ciascuno, dopo averci ben pensato, sceglierebbe i propri: a tal punto ciascuno ritiene di gran lunga migliori propri. Percio solo un pazzo puö mettere in ridicolo queste cose. Che questo sia Patteggiamento di tutti gli uomini per quanto riguarda i costumi lo si pub congetturare da mold indizi: in particolare da questo che ora diro. Dario al tempo del suo regno mandö a chiamare greci che erano alia sua corte e chiese loro a che prezzo avrebbero accettato di mangiare i loro avi defunti: e quelli risposero che non lo avrebbero fatto a nessun prezzo. Dopodiché Dario chiamö alcuni indiani appartenenti alia popolazione dei Callatii, che hanno 1’abitudine di mangiare i genitori defunti, e chiese loro a quale prezzo avrebbe accettato di bruciare i loro genitori defunti; quelli si misero ad urlare ingiungendogli di non bestemmiare. Tale é la forza del nomos in un ambito come questo, e a ragione, secondo me, Pindaro disse che il nomos é il sommo sovrano” (Erodoto, Storie, III, 38). EIo ritenuto opportuno citare questo brano, in quanto mi sembra che testimoni come le domande riguardanti la giustizia, il diritto, le leggi e le varie norme giuridiche, che inevitabilmente sorgono in qualsiasi societá composta da uomini, accompagnano da sempre soprattutto, ma non esclusivamente, i giuristi di ogni tempo e lungo tutto il tempo del loro impegno in ambito giuridico, in quanto cultori ovvero operatori dei diritto. Non é quindi un caso che il XVII Congresso della Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo, che si terrá a Parigi, dal 13 al 16 settembre 2022, abbia scelto come argomento per la riflessione dei canonisti di tutto il mondo Personne, droit et justice: la contribution du droit canonique dans l’expérience juridique contemporaine, a conferma di una domanda di senso che non puő interrogare il giurista di ogni tempo e di ogni provenienza geografica e cultura. Come giustamente notava W. Jaeger: “(...) la tendenza prevalente del pensiero giuridico, dalia origine al culmine della filosofia del diritto, fii quella di riferire il diritto all’essere; in altri termini, di riferirlo all’unitá obiettiva del mondo come kosmos, come ordine permanente ontologico delle cose che é alio stesso tempo ordine ideale di tutti i valori e fondamento della vita e della liberta umana. L’etá dei sofisti fa eccezione a questa regola; essi non si sentirono piű capaci di raggiungere Tessere’ e di costruire la legge su questa incrollabile base. I sofisti affermarono recisamente il carattere e 1’origine subbiettiva della legge, ed assunsero un atteggiamento pragmatistico nei confronti della sua vali-