Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Recensions

282 RECENSIONS Dotto, E., La fondazione teologica della legge canonica alia luce della teológia morale di Giuseppe Angelini, con Postfazione di Giuseppe An­gélán, Marcianum Press, Venezia 2021, pp. 248 Nell’antica Grecia il Nomos era lo spirito delle leggi, degli statuti e delle ordi­­nanze. La moglie di Nomos é Eusebeia (pietá) e la loro figlia é Dike (giustizia). II concetto che i greci avevano dei Nomos é ben descritto da Erodoto: “Se uno proponesse a tutti gli uomini di scegliere, tra tutti i costumi esistenti, i miglio­­ri, ciascuno, dopo averci ben pensato, sceglierebbe i propri: a tal punto ciascu­­no ritiene di gran lunga migliori propri. Percio solo un pazzo puö mettere in ridicolo queste cose. Che questo sia Patteggiamento di tutti gli uomini per quanto riguarda i costumi lo si pub congetturare da mold indizi: in particolare da questo che ora diro. Dario al tempo del suo regno mandö a chiamare greci che erano alia sua corte e chiese loro a che prezzo avrebbero accettato di man­­giare i loro avi defunti: e quelli risposero che non lo avrebbero fatto a nessun prezzo. Dopodiché Dario chiamö alcuni indiani appartenenti alia popolazione dei Callatii, che hanno 1’abitudine di mangiare i genitori defunti, e chiese loro a quale prezzo avrebbe accettato di bruciare i loro genitori defunti; quelli si misero ad urlare ingiungendogli di non bestemmiare. Tale é la forza del nomos in un ambito come questo, e a ragione, secondo me, Pindaro disse che il no­mos é il sommo sovrano” (Erodoto, Storie, III, 38). EIo ritenuto opportuno citare questo brano, in quanto mi sembra che testimo­­ni come le domande riguardanti la giustizia, il diritto, le leggi e le varie norme giuridiche, che inevitabilmente sorgono in qualsiasi societá composta da uomini, accompagnano da sempre soprattutto, ma non esclusivamente, i giuri­­sti di ogni tempo e lungo tutto il tempo del loro impegno in ambito giuridi­­co, in quanto cultori ovvero operatori dei diritto. Non é quindi un caso che il XVII Congresso della Consociatio internationalis studio iuris canonici pro­movendo, che si terrá a Parigi, dal 13 al 16 settembre 2022, abbia scelto come argomento per la riflessione dei canonisti di tutto il mondo Personne, droit et justice: la contribution du droit canonique dans l’expérience juridique contemporaine, a conferma di una domanda di senso che non puő interrogare il giurista di ogni tempo e di ogni provenienza geografica e cultura. Come giustamente notava W. Jaeger: “(...) la tendenza prevalente del pensiero giuri­­dico, dalia origine al culmine della filosofia del diritto, fii quella di riferire il diritto all’essere; in altri termini, di riferirlo all’unitá obiettiva del mondo come kosmos, come ordine permanente ontologico delle cose che é alio stesso tempo ordine ideale di tutti i valori e fondamento della vita e della liberta uma­­na. L’etá dei sofisti fa eccezione a questa regola; essi non si sentirono piű ca­paci di raggiungere Tessere’ e di costruire la legge su questa incrollabile base. I sofisti affermarono recisamente il carattere e 1’origine subbiettiva della leg­ge, ed assunsero un atteggiamento pragmatistico nei confronti della sua vali-

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