Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Presentazione del volume
268 PIERPAOLO DAL CORSO dettina, nonché con alcune legislazioni particolari, offrendo le proprie soluzioni interpretative con convincente ragionevolezza argomentativa. Sotto il profilo metodologico é molto apprezzabile il modus procedendi dei vari interventi, i quali iniziano con una parte introduttiva, ove si presenta l’argomento, lo status questionis e gli obiettivi che ci prefigge, per poi passare all’analisi storica e giuridica gli istituti che vengono in rilievo, approfondendo le problematiche ehe possono sorgere, soprattutto nella loro attinenza pratica, anche pastorale; infine, si riassumono nelle conclusioni i risultati raggiunti. Dell’opera in questione, mi riferirö alie parti terza e quarta ehe raccolgono dei contributi del card. Erdő su questioni canoniche in materia liturgica e processuale. I primi due interventi toccano questioni inter-rituali e inter-ecclesiali nell’ambito sacramentale, in rifermento al battesimo, alia cresima e alia penitenza. Innanzitutto si chiarisce un principio fondamentale: le due vigenti codificazioni, pur provenendo dal medesimo Legislatore e pur considerando ehe il Codice delle Chiese Cattoliche Orientali (CCEO) costituisce un intervento normativo successivo - e quindi frutto di una maggior ponderatezza e considerazione dell’esperienza maturata negli anni successivi alia promulgazione dei codex iuris canonici (CIC) restano portatrici di peculiaritá che ne dimostrano la reciproca autonómia l’una dali’altra. E questo é particolarmente evidente in caso di contraddizioni tra le loro norme, in ambiti comuni. Si dice infatti: «Dato che durante la preparazione del CCEO, sono state respinte le proposte ehe miravano ad estendere maggiormente il vigore del Codice orientale ai latini, sembra certo ehe il Codice orientale non si possa considerare un complemento giuridico dei CIC: questo significa che in caso di contraddizione con il Codice latino, il Codice Orientale, in genere, non puő obbligare i fedeli latini come norma posteriore dello stesso legislatore supremo» (p.509). Sono dunque due ordinamenti giuridici diversi, ma questa indipendenza non va tuttavia intesa come una separazione ermetica, non potendo mai prescindere dalia plena communio ehe riunisce tutte le Chiese particolari e quelle ‘sui iuris ’ nell’unitá dell'unica Chiesa cattolica, per cui non é necessario che, in materie ove manchino precise disposizioni, si ricorra ad una sorta di accordo bilaterale di mutuo riconoscimento, come ben chiarisce 1’autore mutuando questo termine analogico di paragone dal diritto intemazionale privato. Si deve tenere a mente quanto insegna il Concilio Vaticano II, ehe al n. 2 di Orientalium ecclesiarum afferma come la varietá dei riti nella Chiesa «non solo non nuoce alia sua unitá, ma anzi la manifesta» e al n. 3 dice; «tutte le chiese rituali sui iuris, orientali e occidentali, godono di pari dignitá, cosi ehe nessuna di loro prevale suile altre per ragione dei rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi». Certo, come ben sottolinea il cardinale, a questa fondamentale pari dignitá dovrebbe corrispondere, per il bene