Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

269 PRESENTAZIONE: PÉTER ERDŐ, IL DIRITTO CANONICO... dei fedeli, una muta conoscenza dei rispettivi ordinamenti, proprio perché non sono separati. Entrambe le codificazioni riportano un diritto fondamentale dei fedeli, quel­­lo di rendere culto a Dió secondo le disposizioni dei proprio rito (cann. 214 CIC e 17 CCEO). L’uguaglianza nel campo sacramentale inter-rituale non promana soltanto da quella esistente tra le Chiese sui iuris ma dalia dignitá déllé persone e comporta il conseguente diritto a ricevere i mezzi e gli aiuti necessari alia salvezza, secondo la liturgia della propria Chiesa rituale. A tali diritti corrisponde il dovere dei pastori di adoperarsi in tal senso: Eautore riba­­disce in proposito la necessitá che i vescovi, latini o orientali, provvedano a ciö, ove possibile, con sacerdoti del medesimo rito o vicari episcopali, qualora avessero nella loro Chiesa particolare dei fedeli di altre Chiese sui iuris (cf. cann. 383 §2 CIC e 193 CCEO), pur sapendo ehe, in numerosi casi, il di­ritto stesso permette ehe i fedeli ricevano alcuni sacramenti secondo la liturgia di un’altra Chiesa sui iuris (cf. cann. 923, 991 CIC e 722 §4 CCEO), fermo restando il principio fondamentale ehe ogni ministro deve celebrare i sacra­menti secondo il proprio rito (cann. 846 §2 CIC e 674 §2 CCEO). L’importanza degli assunti finora spiegati si rende evidente nell’opera in riferimento al battesimo, alia confermazione e alia penitenza. Il battesimo incorpora nella Chiesa e determina il rito, ossia l’appartenenza ad una Chiesa sui iuris. Ma é pur vero che quest’ultima conseguenza non di­pende solo dal rito di celebrazione, pur presumendo che in genere vi sia coin­­cidenza tra i due aspetti. Ciö che é determinante é la volontá dei genitori o, se maggiore di quattrodici anni, del battezzando. Per le Chiese orientali possono presentarsi molteplici possibilitá, sia in riferimento alle diverse Chiese sui iuris tra loro sia nel rapporto tra Chiesa latina e Chiese orientali. Per questo il CCEO contiene piú disposizioni in proposito rispetto a quello latino. L’autore pone in evidenza una serie di lacune dei CIC a tal riguardo: quando un genito­re soltanto é cattolico e il figlio viene iscritto nella chiesa rituale del medesi­mo; quando i genitori sono cattolici ma provengono da Chiese sui iuris diver­se e vogliono prendere decisioni diverse sull’appartenenza di singoli figli (ad esempio, i maschi alia Chiesa rituale del padre e le femmine a quella della madre) o ancora i casi di battesimo di figli di madre non sposata o di genitori ignoti o addirittura non cristiani. In queste ipotesi, come ben argomentato dal cardinale, possono estendersi in via analogica i principi dei CCEO anche alie situazioni ehe si verificassero in ambito latino. Per il sacramento della cresima si pongono altrettanti aspetti delicati, in ordine all’amministrazione dei sacramento da parte di ministri di diversa Chiesa rituale, e, piü in generale, nel rapporto tra quelli latini e quelli orienta­li. Prima dei Concilio Vaticano II vi era una disparitä tra di essi: era consentito ai sacerdoti latini, debitamente autorizzati, di conferire la confermazione ai fedeli orientali loro affidati ma era vietato ai sacerdoti orientali di cresimare

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