Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

240 GIANFRANCO GHIRLANDA, SJ me al vescovo al nuovo presbitero nel rito di ordinazione, «perché godono anch’essi del comune e simile spirito sacerdotale». L’Autore porta come fonti neotestamentarie di questa visione ITim 4,14, 2Tim 1,6-7, At 8,17-18 e come fonte veterotestamentaria il Testamento dei XIIpatriarchi. Ciö che da questo si rileva é la natura comunionale, collegiale dei presbiterio, fondata sui dono comune dello Spirito (pp. 427-431). Altro punto rilevante é il rapporto tra il vescovo e il presbiterio. Da una parte sembra ehe secondo la Traditio Apostolica la preghiera per 1’ordinazione di un presbitero fosse la stessa di quella per Pordinazione di un vescovo, per cui si sarebbe avuta una sola forma per le due ordinazioni, ma dalhaltra lo stesso documento riporta una preghiera diversa. Varie sono le interpretazioni di diversi autori ehe vengono riportate riguardo a questo punto, ma si confer­­ma il carattere comunitario dei dono dello Spirito conferito con l’ordinazione presbiterale, che alcuni spingono fino a ritenere ehe le comunita giudeo-cri­­stiane fossero governate da un collegio di presbiteri e ehe la preghiera di ordi­nazione risalisse a quella dell’ordinazione degli anziani della sinagoga. Il ehe sarebbe confermato dal «Concilio apostolico» di Gerusalemme, dove si riuni­­scono «gli apostoli e gli anziani» (At. 15,6), ehe dichiarano: «Abbiamo deciso 10 Spirto Santo e noi (...)» (At. 15,28). Quindi «il collegio degli anziani agisce con 1’assistenza dello Spirito Santo». Con lo sviluppo istituzionale successivo, fa notare 1’ Autore, al piu tardi nella seconda meta del sec. II, si ha la diffusione dell’episcopate monarchico, ma insieme nelle Chiese particolari si diffonde la coscienza dell’assistenza dello Spirito Santo al collegio dei presbiteri, che esercita una funzione consultiva e decisionale (pp. 432-434). Il collego dei presbiteri, secondo al Didascalia e la Constitutio ecclesiastica Apostolorum, in continuitá con le istituzioni ebraiche, esercita collettivamente funzioni giudiziali e amministrative, insieme al vescovo, e anche d’insegna­­mento. Inoltre, secondo la Constitutio ecclesiastica Apostolorum, sembra ehe i presbiteri eleggessero il vescovo, ehe, secondo la Didascalia é il capo dei collegio dei presbiteri o, secondo la traduzione latina, il pastore ehe sorveglia 11 presbiterio (pp. 435-A37). Tale funzione elettiva dura finché non si ha la diffusione delTelezione compiuta dai vescovi vicini o della stessa provincia, come stabilito nel Concilio di Nicea, c. 4 (a. 325) [p. 438]. Quindi, fino a ehe non si é pienamente affermato P episcopate monarchico, la distinzione tra Pepiscopato e il presbiterato non era chiara. Ho voluto riassumere piuttosto per sommi capi quanto esposto nelParticolo, perché ciö che in esso é affermato ci aiuta a capire la natura del Consiglio presbiterale, formato da sacerdoti che rappresentano il presbiterio. La quale natura si fonda sul rapporto tra il vescovo diocesano e i presbiteri della sua diocesi, quindi sul rapporto tra episcopate e presbiterato. La natura e il fine del Consiglio presbiterale si fonda proprio sull’unitä ontologica esistente tra il vescovo e i presbiteri e dei presbiteri tra di loro,

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