Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Presentazione del volume
IL DIRITTO CANONICO TRA SALVEZZA E REALTA SOCIALE 241 in virtü dei sacramento dell’ordine. 11 ministero sacro, sebbene sia conferito personalmente, tuttavia é un ministero collettivo, in quanto inserisce nel presbiterio, e dev’essere esercitato in una forma comunitaria. Per questo la cooperazione tra i presbiteri e il vescovo e dei presbiteri tra di loro non é di tipo semplicemente funzionale, ma é richiesta dalia sacra ordinazione e dalia missione (LG 28b). II vescovo ha la pienezza dei sacramento dell’ordine (LG 21b), ma per svolgere il suo ministero ha bisogno del presbiterio, come d’altra parte il presbiterio non puö esistere ed agire senza il vescovo. Questo é il fondamento del crearsi di quel rapporto di fiducia basato nello stesso tempo sulla patemitá spirituale del vescovo nei confronti dei presbiteri (LG 28b) e sull’amicizia e la fratellanza (PC) 7a), ehe é a fondamento del costituirsi e del buon funzionamento del Consiglio presbiterale1. É chiaro ehe la differenza tra presbiterato e episcopato é di grado e non di essenza1 2. II presbiterio in quanto tale, quindi il Consiglio presbiterale, si fondano sulla comunione gerarchica ehe unisce tutti presbiteri, sia individualmente che come presbiterio, con il vescovo diocesano. Vediamo in questo una chiara continuitá con quanto vissuto nei primi secoli della Chiesa. Per spiegare il piü sinteticamente possibile la differenza di grado e non di essenza tra 1’episcopate e il presbiterato, possiamo prender le mosse da Lumen gentium 28a: «Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (cfr. Gv 10,36), per mezzo degli apostoli ha reso partecipi (‘‘participes effecit”) della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioé i vescovi, i quali hanno legittimamente affidato a vari membri della Chiesa, in vario grado (‘‘vario gradu”), la funzione dei loro ministero (“munus ministerii sui”) a vari soggetti (“variis subiectis”) nella Chiesa. Cosi il ministero ecclesiastico di istituzione divina (“ministerium ecclesiasticum divinitus institutum”) viene esercitato in diversi ordini (“diversis ordinibus exercetur”) da quelli ehe giá anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi». Gli Apostoli sono stati da Cristo colmati di una speciale effusione dello Spirito Santo per adempiere la funzione («munus») dei loro ministero apostolico. Tale dono spirituale fu da essi trasmesso ai loro collaboratori. Solo gli Apostoli ebbero la pienezza di tale funzione, alia quale oggi i vescovi e i presbiteri partecipano in diverso grado, in quanto diverso é nella Chiesa 1’ufficio dei vescovi e quello dei presbiteri. La funzione del ministero apostolico («munus ministerii apostolid»), come dono spirituale, é stata trasmessa fino a noi attraverso la consacrazione episcopale, affinché i vescovi fossero i successori degli Apostoli, nella pienezza dei 1 Cf. Frausini, G., Il presbiterio e il consiglio presbiterale, in Orientamenti pastorali 57/10 (2009) 53-59. 2 Cf. Congregazione per il Clero, Istr. Ecclesiae de mysterio (15 ag. 1997), art. 5 §1: AAS 89 (1997) 852-877. EV 16/671-740.