Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

SFIDE ODIERNE AL SERVIZIO DELL’AUTORITÄ NELLA VITA RELIGIOSA... 105 to psicologico dei candidati dagli esperti-psicologi, ma solo con il “previo, esplicito, informato e libero consenso del candidato” (UCP 5, 12, 13, 15, 16; RF 195).61 É inoltre vietato ai superiori di ascoltare la confessione dei candi­dati o membri (cann. 630 §4, 985) o di usare la “conoscenza” avuta nella confessione (can. 984 §2) o di indurli a manifestare la loro coscienza (can. 630 §5) o di usare “specialistiche tecniche psicologiche o psicoterapeutiche” con i candidati o membri (UCP 5-6; RF 192). D’altra parte, il rispetto per il “foro interno”, tuttavia, non va confuso con 1’accompagnamento formativo dei candidati da parte dei formatori e dei supe­riori. Infatti, deve essere chiaro ehe “i colloqui (dei candidati) con i formatori siano regolari e frequenti”, in modo ehe i formatori e i superiori possano aiu­­tarli a prendere coscienza della loro condizione, dei loro talenti e fragilitá (RF 46). Durante tali momenti di dialogo, i candidati devono condividere con i formatori la propria “storia”, compresa “la propria infanzia e adolescenza”, l’“influenza ehe esercitano su di lui la famiglia e le figure parentali”, la loro “capacitá o meno di instaurare relazioni interpersonali mature ed equilibrate” e “di gestire positivamente i momenti di solitudine” (RF 94). Inoltre, il candi­dato é “tenuto a far conoscere al Vescovo (o superiore religioso) e al Rettore dei Seminario eventuali problematiche psicologiche pregresse” (RF 193, 128) ed “eventuali dubbi o difficoltä in questo ambito (sessuale)” (RF 200; Cri­­teri 3). 2. Difficoha riguardanti le decisioni sull’ammissione alia professione religiosa o agli ordini sacri E diritto e dovere della Chiesa verificare ed accogliere il dono della vocazione alia vita religiosa di ogni candidato (VC 65; EG 107; PI 30), siccome “la vo­cazione é un dono della grazia divina e mai un diritto dell’uomo” (PdV 36). Dunque, l’autoritá competente é chiamata a giudicare, a nome della Chiesa, l’idoneitá e la maturitá dei candidato alia vita religiosa o sacerdotale (ELM2; UCP 11; RF 128, 189; PI43-44, 52, 54, 62, 89). Infatti, E“autoritá competen­te” nella vita religiosa ehe, dopo un adeguato discemimento vocazionale, am­­mette al noviziato (cann. 641,642, 643 §1,4°, 644, 645 §3, 646, 652 §1) o alia professione religiosa (cann. 656, 658, 659, 689) o all’ordine sacro (cann. 232, 61 Tra le prove (nei casi di abusi di minori o persone vulnerabili) possono eventualmente acquisire le “perizie psichiatriche o psicologiche”, osservando “le regole di riservatezza eventualmente imposte dalia legge civile” (Vademecum 106). Varie legislazioni nazionali (o regionali) obbliga­­no gli psicologi o psichiatri di denunciare alle autoritä civili qualunque abuso di minore di cui hanno notizia. Cf. C. Doctrina Fidei, Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici (16 iul. 2020) [= Vademecum].

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