Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

106 JESU PUDUMAI DOSS, SDB 241 §1, 1025 §1, 1029, 1051, 1052) é sempre e solo il “superiore maggiore” (can. 620). In secondo luogo, “la selezione dei candidati é una cosa difficile e delicata ad un tempo (...) Essa va fatta secondo i criteri di un’adeguata indagine”, come “scrutini” o “valutazioni autorevoli”62 (PrS 38; UCP 4; E/42; ELM 6; RF 189). Nel prendere decisioni sull’ammissione alia professione religiosa o agli ordini sacri, i superiori non devono in alcun modo pregiudicare le “valu­tazioni autorevoli” sui candidati da parte dei rettore e dei formatori (RF 128, 204).63 Dunque, i superiori devono rispettare le “decisioni” della comunitá formatrice o dei consiglio provinciale, soprattutto se negative (RF 128, 204; ELM 3), perché hanno “il dovere morale di considerare con la massima atten­­zione la valutazione finale della comunitá formativa, espressa dal Rettore, ehe raccoglie i frutti dell’esperienza vissuta nel corso di vari anni di formazione” (RF 206). In terzo luogo, i superiori hanno il dovere primario di evitare ogni ammis­­sione illecita o invalida (cann. 643, 644, 648, 656, 658, 1025, 1041; E/49; RF 72, 191; PrS 38), poiché “gli errori di discemimento delle vocazioni non sono rari” (PrS 38; ELM6). Inoltre, i superiori religiosi devono ammettere alia vita religiosa o sacerdotale solo “sulla base di una certezza morale fondata su argomentipositivi circa 1’idoneita dei candidato” come dimostrati negli “scru­tini”, e “non semplicemente sull’assenza di situazioni problematiche” (ELM 2\RF206, 189,191; Criteri 3; cann. 643 §1,4°, 656,3°, 658, 1052 §1). Pertan­­to, in caso di “prudente dubbio” circa l’idoneitá o la maturitá, il candidato non deve essere ammesso (can. 1052 §3; PI43; UCP 11; ELM2, 11; RF 191, 203; Criteri 3). Infine, il superiore deve evitare qualsiasi decisione sull’ammissione dei candidati alia professione religiosa o agli ordini sacri ehe possa danneggiare 1’Istituto o la Chiesa, come esortava Papa Paolo VI: “I soggetti, ehe siano ri­­scontrati fisicamente e psichicamente o moralmente inadatti, devono essere subito distolti dalia via dei sacerdozio: sappiano gli educatori ehe questo e un loro gravissimo dovere', non si abbandonino a fallaci speranze e a pericolose illusioni e non permettano in alcun modo ehe il candidato le nutra, con risul-62 Gli “scrutini non costituiscono atti meramente burocratici e formali, ove impiegare formule standardizzate e generiche, ma rappresentano le valutazioni autorevoli sulla vocazione di una persona concreta e sui suo sviluppo, da parte di coloro ehe sono deputati a valutarla, per inca­­rico e a nome della Chiesa. Essi hanno come fine la verifica della reale sussistenza delle qualitá e delle condizioni personali di un candidato riguardo a ciascuno dei surriferiti momenti dell’iter formativo. Devono pertanto essere redatti per iscritto e contenere una valutazione motivata, po­sitiva o negativa, nei riguardi dei cammino compiuto sino a quel momento” (ÄF204; ELM A). 63 “Benché la chiamata sia un atto canonico ehe compete ad un’autoritá personale, é chiaro ehe tale autoritá non deve procedere solamente in virtú delle sue convinzioni o intuizioni, ma deve ascoltare il parere di persone e Consigli e non deve prescindere da essi se non in virtü di ragio­­ni ben fondate (can. 127 §2,2°)” (ELM 3).

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