Folia Theologica et Canonica 9. 31/23 (2020)

Ius canonicum

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL TESTO DEL CODICE DEL 1983...245 1’efficacia ecclesiale di dichiarazioni fatte in ambito civile e in un contesto fi­scale4. Inoltre, la soluzione stabilita era fondata su un precetto storico di carat­­tere positivo che non escludeva ulteriore approfondimento. Non é possibile soffermarci tuttavia su questo. In una prospettiva generale, e osservando la questione dal punto di vista della tecnica legislativa, c’é da segnalare che queste modifiche erano spinte da esigenze di carattere teologico e dalia necessitá di adeguare la disciplina cano­nica alie direttive dei Magistero della Chiesa. Cio rappresenta un ineludibile postulato che dá fondamento e coerenza logica alia disciplina canonica. A confronto con queste limitate modifiche al testo dei Codice di Diritto Canonico apportate dai suoi due predecessori, quelle introdotte da Papa Fran­cesco risultano, come si é detto, “esorbitanti”. Paradossalmente, ciő risulta ancora piii evidente considerando nel suo insieme 1’intera epoca della codifi­­cazione canonica, a partire dal Codex luris Canonici dei 1917. Alla promulgazione dei codice piano-benedettino nel 1917, che rappresentö indubbiamente un momento di coesione, di chiarezza e di unita nella Chiesa universale, segui 1’anno successivo una legge programmatica ehe annunziava, appunto, 1’avvio di un nuovo sistema di tecnica legislativa da parte della San­ta Sede. Tale legge stabili, in sostanza, ehe i Dicasteri romani si sarebbero astenuti dal promulgare nuove disposizioni di carattere generale e ehe, qualora si ritenesse necessario adottare provvedimenti dei genere, venissero sintetiz­­zati i testi in formulazioni da sostituire o da aggiungere con numerazione rad­­doppiata (“bis”, “ter”, ecc.) ai canoni dei Codex appena promulgato. Tale compito avrebbe dovuto svolgerlo la Pontificia Commissione per Tlnterpreta­­zione dei Codice ehe era stata istituita nella Curia5. La disposizione rispondeva ad un evidente positivismo, proprio delTepoca e dei momento della codificazione. II progetto cosi tracciato, comunque, non venne mai attuato. Nei decenni successivi, fino al Concilio, vi furono continue Risposte autentiche date dalia Commissione per l’Interpretazione, ma non vi fu alcun lavoro di sostituzione o di integrazione di canoni nel codice. I Dica­steri proseguirono pián piano nella loro abituale produzione di norme genera­li e il Codex invecchiő lentamente, perdendo gradualmente il contatto con i mutamenti della realtá sociale della Chiesa che doveva regolare. AlTepoca del Concilio era ormai un testo largamente ignorato. Pare doveroso imparare le lezioni dei passato. Da un lato, sembra necessa­rio cogliere Tutilitá dei testo codiciale sia come strumento legislativo ehe ele­mento di coesione e fattore di unita nella Chiesa. Nel caso dei Codice di dirit-4 Vedi al riguardo Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze episcopali (13 mart. 2006): Communicationes 38 (2006) 170-172. 5 Cfr. Benedetictus XV, M.P. Cum iuris canonici (15 sept. 1917): AAS 9 (1917) 483-484. Vedi Arrieta, J. I., Codice eprassi giuridica, in Baura, E. - Álvarez de las Asturias, N. - Sol, T. (a cura di), La codificazione e il diritto nella Chiesa, Milano 2017. 249-277.

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