Folia Theologica et Canonica 9. 31/23 (2020)
Ius canonicum
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL TESTO DEL CODICE DEL 1983...245 1’efficacia ecclesiale di dichiarazioni fatte in ambito civile e in un contesto fiscale4. Inoltre, la soluzione stabilita era fondata su un precetto storico di carattere positivo che non escludeva ulteriore approfondimento. Non é possibile soffermarci tuttavia su questo. In una prospettiva generale, e osservando la questione dal punto di vista della tecnica legislativa, c’é da segnalare che queste modifiche erano spinte da esigenze di carattere teologico e dalia necessitá di adeguare la disciplina canonica alie direttive dei Magistero della Chiesa. Cio rappresenta un ineludibile postulato che dá fondamento e coerenza logica alia disciplina canonica. A confronto con queste limitate modifiche al testo dei Codice di Diritto Canonico apportate dai suoi due predecessori, quelle introdotte da Papa Francesco risultano, come si é detto, “esorbitanti”. Paradossalmente, ciő risulta ancora piii evidente considerando nel suo insieme 1’intera epoca della codificazione canonica, a partire dal Codex luris Canonici dei 1917. Alla promulgazione dei codice piano-benedettino nel 1917, che rappresentö indubbiamente un momento di coesione, di chiarezza e di unita nella Chiesa universale, segui 1’anno successivo una legge programmatica ehe annunziava, appunto, 1’avvio di un nuovo sistema di tecnica legislativa da parte della Santa Sede. Tale legge stabili, in sostanza, ehe i Dicasteri romani si sarebbero astenuti dal promulgare nuove disposizioni di carattere generale e ehe, qualora si ritenesse necessario adottare provvedimenti dei genere, venissero sintetizzati i testi in formulazioni da sostituire o da aggiungere con numerazione raddoppiata (“bis”, “ter”, ecc.) ai canoni dei Codex appena promulgato. Tale compito avrebbe dovuto svolgerlo la Pontificia Commissione per Tlnterpretazione dei Codice ehe era stata istituita nella Curia5. La disposizione rispondeva ad un evidente positivismo, proprio delTepoca e dei momento della codificazione. II progetto cosi tracciato, comunque, non venne mai attuato. Nei decenni successivi, fino al Concilio, vi furono continue Risposte autentiche date dalia Commissione per l’Interpretazione, ma non vi fu alcun lavoro di sostituzione o di integrazione di canoni nel codice. I Dicasteri proseguirono pián piano nella loro abituale produzione di norme generali e il Codex invecchiő lentamente, perdendo gradualmente il contatto con i mutamenti della realtá sociale della Chiesa che doveva regolare. AlTepoca del Concilio era ormai un testo largamente ignorato. Pare doveroso imparare le lezioni dei passato. Da un lato, sembra necessario cogliere Tutilitá dei testo codiciale sia come strumento legislativo ehe elemento di coesione e fattore di unita nella Chiesa. Nel caso dei Codice di dirit-4 Vedi al riguardo Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze episcopali (13 mart. 2006): Communicationes 38 (2006) 170-172. 5 Cfr. Benedetictus XV, M.P. Cum iuris canonici (15 sept. 1917): AAS 9 (1917) 483-484. Vedi Arrieta, J. I., Codice eprassi giuridica, in Baura, E. - Álvarez de las Asturias, N. - Sol, T. (a cura di), La codificazione e il diritto nella Chiesa, Milano 2017. 249-277.