Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Recensions
RECENSIONS 325 come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv 13, 34)’ (LG 9b), per cui anche i doveri di giustizia in senso giuridico derivanti dall'esistenza di quel Popolo costituiscono esigenze dell’amore cristiano. Ciö non vuol dire ehe nell’ambito canonico si verifichi una sorta di identificazione tra giustizia e caritä, contraria alia reale complessitä dell'esperienza interpersonale ecclesiale, ehe distingue tra ciö ehe é dovuto a qualcuno come suo diritto e ciö che viene dato gratuitamente come dono. (...) in ogni caso si da sempre la] prioritä operativa della giustizia come primordiale manifestazione di caritä, e la medesima prioritä etica e salvifica della caritä”19. Cap. XVI: I rapporti tra la Chiesa e la societä civile: In nota l’A. spiega la scelta usare societä civile al posto di comunitä politica2". Questo per mettere in evidenza ehe la questione giuridica fondamentale riguarda la dimensione civile dei diritti ecclesiali delle persone e delle istituzioni legate alia Chiesa. Alla tutela e promozione di tali diritti nella societä civile servono i rapporti istituzionali tra Chiesa e soggetti politici di vario livello, eventualmente con accordi. La sostanza di questa materia é giuridica e solo secondariamente politica, in quanto il bene comune tanto della Chiesa quanto della societä civile richiede il concorso delle autoritä rispettive per attuare il riconoscimento e la tutela di quei diritti. Secondo il liberalismo laicista piü rigoroso, la Chiesa non ha un vero ordinamento giuridico, non potendosi dire in nessun senso giuridicamente sovrana o indipendente nel suo ambito. “Infatti, sotto il profilo giuridico, ehe tende ad essere identificato con quello delle norme del diritto statale, la Chiesa appare come un’associazione, cui lo Stato riconosce ed attribuisce personalitä giuridica. Viene naturalmente negata ogni competenza veramente giuridica dell autoritä ecclesiastica, anche nei riguardi dei propri fedeli 21. Quindi, si sostiene la sola validitä del matrimonio civile e rifiuto di riconoscere qualsiasi forma di quello religioso. Ugualmente interessante l’annotazione circa la differenza tra sana autonómia e la separazione tra Stato e Chiesa frutto dell’impostazione laicista. Diverso il modello USA al momento dell’indipendenza nel 1776 e nel I emendamento del 1791 ehe vieta alio Stato di assumere una religione o di proibirla22. 19 Vol. 11.441. 20 Cf vol. II. 683, nota 1. 21 Vol. II. 694. 22 Cf vol. II. 695-696.