Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Recensions

322 RECENSIONS e Stato e leggi stanno sotto il Diritto12. Questo, ovviamente, vale anche per quell’istituzione ehe é la Chiesa cattolica13 14. 5) Un altro punto da segnalare, riguarda la peculiarity dell'Ordinamento giuri­­dico canonico. “La giustizia intraecclesiale s’inserisce, come una dimensio­ne intrinseca, neH’insieme della vita della Chiesa. Questa vita non si puö concepire senza diritto, non giä nel senso delle norme umane (ehe peraltro sono sempre esistete), bensi in quello di ciö ehe é giusto nella Chiesa. Una vita ecclesiale sulla terra senza diritto costituisce semplicemente un impos­sibile, un’utopia contraria alle esigenze della stessa vitali tä cristiana, perso­nale e comunitaria, e che puö celare ogni genere di ingiustizia. Ugualmente. sarebbe dei tutto fuorviante voler limitare la vita ecclesiale ai soli aspetti giuridici. II difetto dei giuridismo proviene proprio da una esagerazione del diritto [nell’assegnarle una funzione che non le conviene e non le compete! |. ehe dimentica le altre dimensioni della Chiesa, a cominciare da quella priori­­taria dalia caritä. Tale esagerazione si traduce nella pretesa di risolvere i problemi pastorali con i soli mezzi del sistema giuridico il ehe é assai perico­­loso, perché spesso porta per reazione aU’estremo opposto, alia pretesa cioe di risolverli senza tener conto della giustizia. La caritä deve informare tutto, anche il vivere la giustizia, la quale perö é presupposto indispensabile per poter andare generosamente öltre nel servizio della Chiesa e delle anime"1,1. L’A. al riguardo afferma chiaramente che: “Nessuna soluzione giuridica é puramente umana. poiché é legata alle esigenze di giustizia della realtä umana e, trattandosi del diritto canonico, della realtä della Chiesa di Cristo” (vol. I, p. 125). Questo aspetto é vitale: prescindere significa perdere Pessenziale referente oggettivo per valutare cosa é bene e giusto, per risolvere con gius­tizia qualsiasi problema. Hervada, sempre in Coloquiospropédeuticos, si domanda: viene prima il Diritto o la Giusti­­zia? Se l’atto di giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo, affinché esista questo atto di Giusti­zia deve preesistere il “suo” del Diritto. Quindi l’atto di costituzione del Diritto deve precedere l’atto di Giustizia. La Giustizia segue il Diritto e, per questo, la distribuzione, l’attribuzione che crea il Diritto, é anteriore alia Giustizia (cf pp. 43-44). La costituzione del Diritto non é un alio di Giustizia, lo precede: la Giustizia segue sempre il Diritto (cf p. 45). Sempre un atto di Giusti­zia ha un Diritto preesistente. L’atto di Giustizia é un atto secondo. Dire che il Diritto deve esse­­re giusto o che il Diritto positivo umano é opera di giustizia, ha senso se si ha un Diritto preesis­tente in relazione al quale deve essere giusto. Questo Diritto preesistente é il Diritto divino, naturale e positivo! Infatti, la questione dei Diritto giusto é comprensibile, solo supposta 1’esis­­tenza dei Diritto divino, naturale e positivo. Solo rispetto ad esso si dä vera Giustizia! (Ius est obiectum iustitiae) (cf p. 46). 12 Cf Kaufmann, E., Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsverfassitng. in Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 3 (1927) 4. 13 Interessante, al riguardo quanto scritto dal giureconsulto Paolino: “Regula est, quae rem, quae est, breviter enarrat: non ut ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. (PAU. L. 16. ad Plaut.). E’ Regola quella che brevemente espone la cosa qual é, non giä perché dalia regola si tragga il diritto, ma invece, perché dal diritto qual é sorga la regola” (De-Mauri, L.. Regulae Juris, Milano 1990. 192). 14 Vol. 1.41.

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