Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Recensions

RECENSIONS 323 Quindi, “(•••) cio ehe il canonista, in quanto giurista, cerea di sapere é quali siano i rapporti di giustizia esistenti nella Chiesa, e pertanto quale sia la solu­­zione giusta da dare alie questioni poste dalia vita ecclesiale. A questo fine serve certamente molto la dimestichezza con le nonne canoniche, poiché esse sono per l’appunto regole di giustizia, ehe dichiarano il diritto divino e determinano quello umano (cfr. cap. III). Tuttavia, non va dimenticato ehe il punto di riferimento fondamentale per l’interpretazione déllé stesse norme é la giustizia intrinseca ai rapporti intersoggettivi. Tale realismo consente di comprendere il vero significato déllé regole, e di accertare i limiti propri di ogni norma umana, dinanzi ai quali la stessa giustizia consiglia di separarsi dal testo per meglio identificarsi con la sostanza del diritto canonico: la gius­tizia intraecclesiale (sull’interpretazione déllé leggi, cfr. nn. 53-55)”15. E im­portante sottolineare che detto realismo giuridico, é l'unico che ha le poten­­zialitä e le capacitä di contrastare non solo quello che é una vera e propria patologica degenerazione della giuridicitä, il giuridismo, ma anche quella “antigiuridicita” di matrice ideologica, che in questi ultimi tempi sembra piü diffondersi ed imporsi sempre piü a tutti i livelli nelle varie societä. 6) Un ultimo aspetto ehe mi preme evidenziare, lasciando i mold altri alia sco­­perta dei lettori, tocca proprio 1’interpretazione. L'A. invita a non scambiare il sistema giuridico per il Diritto, rendendo di fatto impossibile una vera in­­terpretazione giuridica. Infatti, quando questo avviene: “AI suo posto su­­bentra, da un lato, un mondo teorico, quello dei testi legali e delle altre fonti giuridiche intesi come autoreferenziali, e dall’altro Farbitrarieta nella risolu­­zione dei problemi giuridici concreti, cui le norme sembrano offrire soprat­­tutto degli strumenti al servizio degli interessi soggettivi delle parti. II realis­mo giuridico implica l’ammettere ehe nella realtä umana c’e un’intrinseca dimensione di giustizia, e ehe concretamente nei rapporti di giustizia intra­­ecclesiali tale dimensione proviene anzitutto dall’essere stesso della Chiesa. Cio implica tener conto in modo effettivo dei diritto divino nel lavoro giuri­dico, non quale mero limite o fondamento remoto, bensi come orizzonte cos­­tante dell’ermeneutica. L’ermeneutica giuridica, per essere veramente giuri­dica, deve superare gli schemi dei positivismo, che nel limitarsi alie sole norme positive impediscono la comprensione delle stesse norme positive. (...) Nella prospettiva realistica 1’interpretazione della legge s’inserisce ne­­cessariamente nel contesto piü vasto delTinsieme di conoscenze di cui il giu­rista deve disporre per risolvere una questione di giustizia”16. 15 Vol. I. 44. 16 Vol. I. 148-149.

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