Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITA...199 VI. Parte Seconda - Norme speciali I. Titolo I - La Facoltä di Teológia (Cost. Ap., Artt. 69-76) 36. Art. 54. Nell’insegnamento si osservino le norme contenute nei documenti del Concilio Vaticano II, in quanto essi riguardano anche gli studi accademici. 37. Art. 55. Le discipline obbligatorie sono: 1° Nel primo ciclo: a) - Le discipline filosofiche richieste per la teológia, quali sono soprattutto la filosofia sistematica e la storia della filosofia (antica, medievale, moderna, contemporanea). L’insegnamento sistematico, öltre a una introduzione gene­rale, dovrá comprendere le parti principali della filosofia: 1) metafisica (intesa come filosofia delVessere e teológia naturale), 2) filosofia della natura, 3) filo­sofia dell’uomo, 4) filosofia morale e politica, 5) logica e filosofia della conos­­cenza.-Escluse le scienze umane, le discipline strettamente filosofiche (cfr. Ord., art. 66, 1° a) devono costituire almeno il 60% dei numero dei crediti dei primi due anni. Ciascun anno dovrá prevedere un numero di crediti adeguato a un anno di studi universitari a tempo pieno.- É altamente auspicabile ehe i corsi di filosofia siano concentrati nei primi due anni della formazione filosofico-teologica. Questi studi di filosofia compiu­­ti in vista de gli studi di teológia saranno uniti, nelTarco di questo biennio, ai corsi introduttivi di teológia. b) Le discipline teologiche, e cioé:- la Sacra Scrittura: introduzione ed esegesi;- la Teológia fondamentale, con riferimento anche alie questioni circa 1’ecu­­menismo, le religioni non-cristiane e l’ateismo, nonché altre correnti della cul­tura contemporanea (...). 38. Art. 55, 3° Nel terzo ciclo: L'ordinamento degli studi della Facoltä determini se e quali discipline peculia­ri debbano essere insegnate, con le relative esercitazioni e seminari e quali Un­gue antiche e moderne lo studente deve saper comprendere per poter elaborare la dis sertazione. 39 39. Art. 57. II numero di docenti ehe insegnano la filosofia deve essere di almeno tre, muniti dei titoli filosofici richiesti (cfr Ord., artt. 19 e 67, 2). Devono essere

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