Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

200 BRUNO ESPOSITO, O.P. stabili, cioé dedicati a tempo pieno aU’insegnamento della filosofia e alia ri­­cerca in tale ambito. 40. Art. 59. Spetta alia Facoltä precisare a quali condizioni gli studenti, che abbiano regolarmente completato il curricolon di studi filosofico-teologici in un Semi­nario Maggiore o in un altro Istituto superiore approvato, possano essere am­­messi al secondo ciclo, tenendo accuratamente conto degli studi giä compiuti e. secondo il caso, prescrivendo anche corsi ed esami speciali. 2. Titolo II - La Facoltä di Diritto Canonico (Cost. Ap., Artt. 77-80) 41. Art. 60. Nella Facoltä di Diritto Canonico, Latino od Orientale, va curata I'es­­posizione scientifica sia della storia e dei testi delle leggi ecclesiastiche, sia del­la loro connessione e disposizione, sia dei loro fondamenti teologici. 42. Art. 61. Sono discipline obbligatorie: 10 nel primo ciclo: a) elementi di filosofia: antropologia filosofica, metafisica, etica; b) elementi di teológia: introduzione alia S. Scrittura; teológia fondamentale: rivelazione divina, sua trasmissione e credibilita; teológia trinitaria; cristolo­­gia; trattato sulla grazia; in modo speciale ecclesiologia; teológia sacramen­­tale generale e speciale; teológia morale fondamentale e speciale; c) istituzioni generali di diritto canonico; d) lingua latina. 2° nel secondo ciclo: a) il Codice di Diritto Canonico o il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali in tutte le loro parti e le altre nonne vigenti; b) discipline connesse: teológia del diritto canonico; filosofia del diritto; istituzioni del diritto romano; elementi di diritto civile; storia delle istituzioni canoniche; storia delle fonti del diritto canonico; relazioni tra la Chiesa e la societä civile; prassi canonica amministrativa e giudiziale; c) introduzione al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali per gli studenti di una Facoltä di Diritto Canonico latino; introduzione al Codice di Diritto Canonico per gli studenti di una Facoltä di Diritto Canonico orientale; d) lingua latina; 78 Non si paria piü di sessennio, come in SCh/Ord. 54.

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