Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
LA NUO VA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITA...193 4. Art. 6. Un’istituzione alia quale la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha conferito il diritto di rilasciare solo il grado accademico del secondo e/o del terzo eido, viene denominata “Istituto ad instar Facultatis 5. Art. 7, § 2. Secondo le modalitä stabilite negli Statuti, le Universitä e le Facoltä possono per propria autoritä istituire Regolamenti che, in osservanza degli Statuti, definiscono piü in dettaglio cid che si riferisce alia loro costituzione, alia loro conduzione e ai modi di agire. 2. Titolo II - La Comunitä Accademica ed il suo Governo (Cost. Ap., Artt. 11-21) 6. Art. 9. Al Gran Cancelliere spettadi: (...) 6° richiedere alia Congregazione il nulla osta per il conferimento dei dottorati ‘honoris causa’; 7° informare la Congregazione per 1'Educazione Cattolica circa gli affari piü importanti ed inviare ad essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica dell’Universitä o della Facoltä, unitamente al suo parere, secondo lo schema fissato dalia medesima Congregazione. 1. Art. 12. La nomina o la conferma di cui all’Art. 18 della Costituzione e necessaria anche per un nuovo mandato dei titolari citati. 8. Art. 15, § 1. Secondo la Costituzione, Rettore é colui ehe sta a capo delPUniversitä; Preside, colui che sta a capo di un Istituto o di una Facoltä sui iuris; Decano, colui ehe sta a capo di una Facoltä facente parte di un’Universitä; Direttore colui ehe sta a capo di un Istituto accademico aggregato o incorporato. 9 * * * * 9. Art. 16. All'ufficio di Rettore o di Preside compete di: (...). 6° vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati delVistituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l’Educazione Cattolica.