Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
194 BRUNO ESPOSITO, O P. 10. Art. 17. AI Decano di Facoltä spetta di: (...) 6° aggiornare informa elettronica almeno una volta all’anno i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per VEducazione Cattoliai. 3. Titolo III -1 Docenti (Cost. Ap., Artt. 22-30) 11. Art. 18, § 2. Le Facoltä devono avere un numero minimo di docenti stabili: 12 per la Facoltä di Teológia (ed eventualmente, almeno 3 muniti dei titolifilosofici richiesti: cfr Ord., art. 57), 7per la Facoltä di Filosofia e 5 per la Facoltä di Diritto Canonico, nonché 5 o 4 negli Istituti Superiori di Scienze Religiose, a seconda ehe ITstituto abbia il 1°e il 2° ciclo o soltanto il 1° ciclo. Le restanti Facoltä devono avere almeno 5 docenti stabili. 12. Art. 19, § 2. Nelle Facoltä di Teológia e Diritto Canonico, se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, ordinariamente si richiede il Dottorato canonico; se il Dottorato non é canonico, é richiesta almeno la Licenza canonica. § 3. Nelle restanti Facoltä, se il docente non e in possesso né di un Dottorato canonico né di una Licenza canonica, poträ essere annoverato come docente stabile solo a condizione ehe la sua formazione sia coerente con Fident it ä di una Facoltä ecclesiastica. Nel valutare i candidati alVinsegnamento occorrerii tener conto, öltre che della necessaria competenza nella materia loro assegnata, anche della consonanza e dell’adesione ne Ile loro pubblicazioni e nella loro attivitä didattica alia veritä trasmessa dalia fede. 13. Art. 20, §2.7 docenti di altre Chiese e comunitä ecclesiali non possono insegnare i corsi di dottrina nel primo ciclo, ma possono insegnare altre discipline. Nel secondo ciclo, essi possono essere chiamati come docenti invitati. 14 * * * * 14. Art. 21, § 2. Il nulla osta della Santa Sede é la dichiarazione ehe, a norma della Costituzione e degli Statuti particolari, non risulta alcun impedimento alia nomina proposta, il ehe di per sé non comporta un diritto ad insegnare. Se poi esiste un qualche impedimento, esso deve essere comunicato al Gran Cancelliere. il quale ascolterä su cio il docente.