Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

192 BRUNO ESPOSITO. O P. Le ultime novitä suile quali vorrei attirare 1’attenzione riguardano Vordina­­mento degli studi, ehe si richiede venga esplicitamente approvato dalia Congre­­gazione per 1’Educazione Cattolica (cf VG/Ord.. Art. 30), e la possibilitä data ehe una parte dei corsi si svolga con 1’insegnamento a distanza, se previsto dalLordinamento degli studi e quindi approvato dallo stesso Dicastero (cf AG/Ord., Art. 33, § 2). Queste due novitä sottolineano la presa d’atto dell'im­­portanza, al tempo stesso, di una supervisione ehe dia omogeneitä e coerenza ai vari programmi di studi dei diversi centri, come pure di usufruire dei moderni mezzi di comunicazione per dare la possibilitä di partecipare alie lezioni a chi non é nelle condizioni, per le piü svariate ragioni, di frequentarle fisicamente. Ovviamente ciö postula competenza e una sollecita e continua attenzione da parte dei personale della Congregazione o, cosa piü realistica, di persone da questa nominate ad hoc con tale fine. V. SCh/Ord.: Parte Prima - Norme comuni 1. Titolo I-Natura efinalitä delle Universitä e Facoltä Ecclesiastiche (Cost. Ap., Artt. 1-10) 1. Art. 1, § 1 -Le norme suile Universitä e Facoltä ecclesiastiche si applicant), tenendo conto della loropeculiaritá, ‘congrua congruis referendo’, anche alie altre istituzioni di educazione superiore, ehe siano state canonicamente erette o approvate dalia Santa Sede, coi diritto di conferire i gradi accademici per autoritä della medesima. § 2. Le Universitä e Facoltä ecclesiastiche, nonché le altre istituzioni di edu­cazione superiore, sono di regola sottoposte alia valutazione dell’Agenzia del­la Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualitä delle Univer­sitä e Facoltä ecclesiastiche (AVEPRO). 2. Art. 2. Allo scopo di favorire l’indagine scientifica sono grandemente raccoman­­dati i centri speciali di ricerca, le riviste e le collezioni, come anche i congressi ed ogni altra forma idonea alia collaborazione scien tifica. 3. Art. 5. Le Conferenze Episcopali, anche in questo unite alia Santa Sede, viva­­mente interessandosi delle Universitä e Facoltä [...]. 3° salvaguardandone sempre l'alto livello scientifico, ne procurino Fesis­­tenza in numero corrispondente alle necessitä della Chiesa ed al progresso culturale della propria regione;

Next

/
Oldalképek
Tartalom