Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITÄ...191 Due sono i moti vi per i quali segnalo questo articolo, anche se la sola aggiunta, rispetto all’Art. 94 di SCh, riguarda la decisione della pubblicazione in AAS, dei resto derogata con il Rescriptum ex audientia SS.mi del 4-IX-2018 (cf supra, nota 1). II primo riguarda 1’abrogazione dei privilegi concessi dalia Santa Sede e contrari al contenuto di VG. Ovviamente, detta abrogazione non interessa il passato e i diritti acquisiti per Fuso di qualche determinato privilegio. Il secondo motivo riguarda Fuso di persone morali invece di giuridiche. Come sappiamo, i vigenti Codici distinguono le persone nella Chiesa tra fisiche e giuridiche73, e si paria di persone morali solo ed esclusivamente in riferimento alia Chiesa cattolica e alia Santa Sede74. IV. Variazioni, soppressioni e aggiunte in VG/Ord. rispetto a SCh/Ord. Dopo aver visto uno per uno i vari cambiamenti alia Costituzione VG e averli brevemente commentati, mi limito ora, per ragioni di spazio, a elencare solo i cambiamenti, rispetto alle omologhe di SCh, nelle annesse Norme Applicative. Le variazioni e le aggiunte sono anche qui evidenziate con il corsivo, mentre le soppressioni vengono esplicitamente segnalate, riportando il testo di SCh. Alio stesso tempo mi sembra importante attirare Fattenzione su alcune tra le novitä introdotte o possibilitä ora particolarmente consigliate. Innanzitutto, i Regolamenti (VG/Ord., Art. 7, § 2). Essi dovrebbero ormai essere sistematicamente adottati, in quanto sono uno strumento utile a contenere tutte quelle norme che servono per la gestione ordinaria di un’Universitä e di una Facoltä. Infatti, dalFesperienza si ricava ehe molte decisioni, a livello di Senato Accademico o di Consiglio di Facoltä, si perdono con il tempo proprio perché non sono contenute in un testo unico, di facile riferimento. Lo schema di detti Regolamenti dovrebbe seguire quello degli Statuti, ma entrando in tutti quei particolari/dettagli utili per un andamento corretto e proficuo della vita accademica. Un altro punto riguarda le possibilitä di iscrizione a una Facoltä. Purtroppo, Fattuale Art. 27 di VG/Ord. non riporta piü il § 2 dell’Art. 25 di SCh/Ord., con il quale si vietava la contemporanea iscrizione in due Facoltä come studente ordinario. Onestamente, non si capisce questa positiva omissione ehe, come apprendiamo dalia storia, fu uno dei motivi principali ehe spinse Pio XI a promulgare la prima Costituzione sugli studi ecclesiastici75. 73 Cf CIC Can. 113, § 2; CCEO Can. 920. Il CIC (1917) Can. 99 aveva, invece, la distinzione tra persone fisiche e morali. 74 Cf CIC Can. 113, § 1. 75 Cf DSD, Art. 26, che vietava categoricamente l’iscrizione simultanea a piü Facoltä per conseguire piü gradi accademici: dettato che si comprende solo alia luce dei precedenti abusi e con la volontä di evitarli per il futuro.