Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
182 BRUNO ESPOSITO, O.P. luto dare un significato ben distinto a livello tecnico-giuridico. Questo é chiaro riguardo al numero delle Facoltä, ehe fa la distinzione. ma rimane la domanda: per le tre Facoltä che si richiedono per un Ateneo bisogna intendere le tre Facoltä classiche, da sempre disciplinate direttamente nell’ordinamento giuridico ecclesiastico, cioé Teológia, Diritto Canonico e Filosofia, o solo anche due tra queste? Alla luce della storia e delle regole d’interpretazione forniteci dal can. 17 del CIC, senza entrare qui nei dettagli, mi sembra non sostenibile il solo pensare che le tre Facoltä non siano quelle classiche. D’altra parte, a conferma di cio, basta andare all’attuale Art. 68 di VG, ehe ripete 1’Art. 65 di SCIi. dove, nel contesto delle Norme Speciali, si danno norme per le facoltä di Teológia, Diritto Canonico e Filosofia, “attesa la loro particolare natura e importanza nella chiesa”57, come pure all’Art. 85 di VG, ehe recita: “Öltre alle Facoltä di Teológia, di Diritto Canonico e di Filosofia, altre Facoltä ecclesiastiche sono state canonicamente erette o possono essere erette”. In altre parole, si potrebbe pariare di Ateneo ecclesiastico, o addirittura di Universitä, senza la Facoltä di Teológia? 22. Art. 62, § 3. L’Universitä ecclesiastica e la Facoltä ecclesiastica “sui iuris" godono “ipso iure” dellapersonalitä giuridicapubblica. Anche questo paragrafo é completamente nuovo e pone fine a eventuali dubbi. Applicando, per es., il can. 116, § 2 del CIC, viene stabilito ehe, nel momento stesso dell’erezione canonica, l’Universitä o la Facoltä ecclesiastica sono persone giuridiche pubbliche per 1'ordinamento canonico, con tutti i doveri e i diri tti propri. 23. Art. 62, § 4. Spetta alia Congregazione per I ’Educazione Cattolica concedere con decreto la personalitä giuridica a una Facoltä ecclesiastica appartenente a un’ Universitä civile. Anche questo paragrafo é il frutto dell’esperienza che, per evitare polemiche e potenziali conflitti, stabilisce chiaramente ehe, diversamente dalle Facoltä ecclesiastiche ‘sui iuris’, nel caso di una Facoltä ecclesiastica ali’interno di un’Universitä civile, la personalitä giuridica canonica é una concessione a parte fatta dalia Congregazione per 1’Educazione Cattolica, che dovrä valutare caso per caso. In linea di principio, vista 1’omissione di qualsiasi specificazione. detta personalitä giuridica potrebbe essere sia privata ehe pubblica. 57 VG, Art. 68. Cf anche VG, Art. 70, § 2.