Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITÄ...183 24. Art. 65. L’erezione di un Istituto Superiore di Scienze Religiose richiede il suo collegamento con una Facoltá di Teológia secondo le norme peculiari emanate dalia Congregazione per I ’Educazione Cattolica. Alla luce dell’ultima normatíva riguardante gli Istituti di Scienze Religiose5*, questo nuovo articolo costituisce nient'altro ehe la conferma e l’applicazione di quanto é previsto e richiesto li. 25. Art. 67. Quando un’Universitä o una Facoltá ecclesiastica non adempiepiú le condizioni richieste per la sua erezione o approvazione, spetta alia Congregazione per l’Educazione Cattolica, avvertito previamente il Gran Cancelliere, e il Rettore o il Preside secondo le circostanze, e dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano o eparchiale e della Conferenza Episcopale, prendere la decisione sulla sospensione dei diritti accademici, la revoca delVapprovazione come Universitá o Facoltá ecclesiastica o sulla soppressione dell’istituzione. II presente articolo é una vera e propria novitä, frutto certamente dell’esperienza, soprattutto in questi ultimi decenni. Infatti, si é visto che in alcuni casi, con il passare del tempo e per le piü svariate ragioni, alcuni centri accademici non riescono piü a ottemperare alie condizioni necessarie per lo svolgimento delle loro attivitä. Finora la fattispecie in parola non aveva trovato una disciplina a livello legislativo, cosa ehe si da adesso con questo articolo. Alia Congregazione per 1’Educazione Cattolica viene assegnata la decisione, una volta verificato ehe un determinato centro non ha piü le condizioni richieste di: a) sospendere i diritti accademici, quindi in particolare di rilasciare i titoli accademici; b) revocare Fapprovazione concessa previamente come centro accademico ecclesiastico; c) chiudere un centro accademico ecclesiastico. Ovviamente, della procedura dovranno essere avvertite e sentite le diverse competenti autoritä: Gran Cancelliere, Rettore/Preside, Vescovo diocesano/Eparchiale, Conferenza Episcopale. Di nessuna di queste autoritä si richiede il consenso, ma ehe alcune siano ‘avvertite’, cioé messe a conoscenza deU'avvio della procedura, mentre di altre si richiede il loro parere in merito58 59. L’inizio della procedura dovrä essere giustificato e motivate da dati oggettivi, evitando cosi ogni parvenza di arbitrarietä, 58 Congregazione per l’Educazione Cattolica, Istruzione Con il Concilio sugli Istituti di Scienze Religiose (28 iun. 2008): Enchiridion Vaticanum 25/1158-1227. D’ora in poi citata Con il Concilio. 59 CfCIC Can. 127.