Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
172 BRUNO ESPOSITO, O P. Un centro accademico ecclesiastico che voglia veramente realizzarsi come ‘laboratorio’ di cultura non puö limitarsi soltanto all’aspetto strettamente connesso con gli studi. Questo é e rimarrä un aspetto essenziale, ma il giudizio, positivo o negativo, sarä sulla comunitä educante in quanto tale. In questa prospettiva. si comprendono la nuova accentuazione e il forte richiamo dell’attuale art. 11, § 1 di VG. Di conseguenza, nel § 2 - che non é altro che la seconda parte, risistemata, del § 1 - viene ricordato che la bontä o meno di un’Universitä o di una Facoltä si darä per il concorso di vari fattori e ruoli: programmi, strutture, autorita personali e collegiali, collaborazione ecc. 1 centri accademici saranno quello che devono essere nella misura in cui saranno veramente ‘ecclesiastici’ e ‘universitari', e lo saranno nella misura in cui ogni persona, che a diverso titolo fa parte di detta comunitä, se ne sente decisamente corresponsabile a tutti i livelli. 5. Art. 13. § 1. L’Universitä o la Facoltä dipendono giuridicamente dal Gran Cancelliere, a meno che la Sede Apostolica non abbia stabilito diversamente. Con il passaggio da ‘Praelatus Ordinarius’ di SCh all’odiema formulazione non si é voluto far altro che aggiomare e rendere il piü comprensibile possibile la terminológia. Rimane ferma e invariata la dipendenza a livello giuridico dei centri accademici ecclesiastici dai rispettivi Gran Cancellieri, eccetto un’esplicita diversa determinazione da parte della Santa Sede, che dovrä ovviamente essere contenuta, in linea di principio, negli Statuti, che saranno successivamente approvati37. Tenendo presente l’esperienza e le diverse situazioni geografiche e culturali, credo che nel futuro bisognerä ripensare il ruolo che viene assegnato al Gran Cancelliere nel governo di un centro superiore di studi accademici ecclesiastici38. Spesso questo ufficio é ricoperto da persone che non sono 1’Ordinario del luogo o che esercitano tale ufficio assieme a un altro/i, non avendo sempre le dovute competenze e disponibilitä di tempo. Forse andrebbe limitata l’automaticitä di rivestire questo ruolo nell’assumere un altro compito (per esempio. Presidente Conferenza Episcopale o Moderatore Supremo di un Ordine Religioso), e in ogni caso si dovrebbe prevedere, un certo intervento da parte della Congregazione per 1’Educazione Cattolica. 37 Infatti, alia luce delFArt. 94 di VG, eventuali privilegi in questa materia dovrebbero essere ritenuti abrogati, e quindi bisognerebbe darsi sempre una nuova concessione/esenzione. D'altra parte, c’é da prendere in considerazione anche la possibilitä ehe un privilegio possa essere annoverato tra i diritti acquisiti ex CIC Can. 4 e CCEO Can. 5. 38 Per esempio, tra i molti e delicati compiti, quello di essere rappresentante tra Santa Sede e Universitä/Facoltä (cf VG, Art. 12).