Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
LA NUO VA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITÄ...173 In ogni caso, data la ribadita dipendenza giuridica delle Universitä e Facoltä dai rispettivi Gran Cancellieri, non mi sembra fuori luogo almeno sollevare qui una eventualitä che, come tutti sappiamo, non é cost rara e remota. Mi riferisco ai casi nei quali il Gran Cancelliere esercita su un determinato docente non solo la sua autoritä accademica, ma anche, per esempio, la sua potestas in quanto autoritä ecclesiastica o religiosa. In concreto, nei casi di un docente ehe é anche sacerdote nella diocesi nella quale il Gran Cancelliere é il Vescovo oppure é un religioso dipendente dal Moderatore Supremo dei medesimo Ordine/Congregazione ehe é alio stesso tempo il Gran Cancelliere. In questi casi si da la possibilitä di una ‘concorrenza’ se non addirittura di un vero e proprio conflitto tra do veri-diri tti del soggetto in quanto docente e sacerdote/religioso. Nei verificarsi di una tale fattispecie l'attuale normatíva, a mio sommesso avviso, é lacunosa e quindi lascia spazio ad eventuali scelte arbitrarie se non addirittura a possibili abusi di potere e d’ufficio. Infatti, ci troviamo di fronte ad una vera e propria concorrenza di doveri-diritti in afferenti ad un medesimo soggetto, ehe in determinate situazioni o contesti, non possono essere pacificamente eseguiti ed esercitati. Come risolvere i casi in cui il Gran Cancelliere, non potendo fare nulla contro un soggetto in quanto docente, approfittasse dei suo ruolo di Ordinario per metterlo in condizioni, di fatto, di non poter piü hsicamente insegnare ovvero gli rendesse impossibile di svolgere quelli connessi al suo “ministero” di docente, soprattutto quando si trattasse di un docente stabile?39. 6. Art. 18. La nomina o almeno la conferma dei titolari dei seguenti uffici spetta alia Congregazione per 1'Educazione Cattolica:- il Rettore di un’Universitä ecclesiastica,- il Preside di una Facoltä ecclesiastica sui iuris,- il Decano di una Facoltä ecclesiastica in seno ad un ’Universitä cattolica o ad un’altra Universitä. Qui é semplicemente aggiunta la nomina o la conferma del Decano - nei caso di una Facoltä ecclesiastica ehe non é autonoma, ma fa parte di un'Universitä non ecclesiastica - come autoritä personale che ha bisogno di conferma da parte della Dicastero competente. Non é fuori luogo ricordare a questo proposito, data la grande confusione suH’argomento, qualche dato circa 1’istituto della conferma, ehe é rigidamente definito dai vigenti Codici della Chiesa cattolica e non puö essere inteso e applicato come una semplice decisione discrezionale, e tanto meno arbitraria, da parte deli’autoritä preposta, in caso soprattutto dei requisito della conferma. 39 Cf VG, Art. 29; VG/Ord„ Artt. 23, § 2; 25.