Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITA...171 2. Titolo II- La Comunitá Accademica ed il suo Governo 4. Art. 11, § 1. L’Universitá o la Facollá é una comunitá di studio, di ricerca e di formazione ehe opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari di cui all’Art. 3, in conformitá ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa. § 2. Nella comunitá accademica tutte le persone, sia singolarmente présé sia raccolte in consigli, sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell’ambito delle rispettive competenze, al conse guimento dei fini della comu­nitá mede sima. Mentre in SCh questo articolo era composto da due paragrafi, qui abbiamo un terzo paragrafo, ehe perö é sostanzialmente uguale al precedente33. Invece, sono completamente riformulati i primi due paragrafi, con alcune significative pun­­tualizzazioni. Nel § 1 non si parla piü, in modo generico, dei centri accademici ecclesiastici come di ‘comunitá’, ma essi vengono definiti come ‘vere e proprie comunitá', ossia un insieme di persone ehe studiano, ricercano e si formano lasciandosi guidare non da qualsiasi motivazione o fine personale, ma dalia missione di annunciare il Vangelo ehe Cristo ha affidato alia Chiesa (cf Mc 16,15). In questo senso, viene confermata quella scelta ehe si poteva intravede­­re nella determinazione dell’oggetto della Costituzione SCh rispetto alia prece­dente34. Infatti, mentre la DSD voleva disciplinare le ‘Universitá e Facoltá di studi ecclesiastici’35, SCh intende disciplinare le ‘Universitá e Facoltá ecclesias­­tiche’36. Quindi, mentre la DSD mirava soprattutto a regolare il lavoro dei cent­ri di studio superiori della Chiesa ehe ruotava intorno agli studi ecclesiastici, dando la prioritá al buon insegnamento e all’ortodossia nella trasmissione della Sacra Dottrina, SCh.. pur riservando attenzione agli studi accademici, alia loro organizzazione e alie direttive riguardo ai programmi, non si limita a questo. inlernazionale. Commento sistematico-esegetico al can. 3 del CIC/83, in Angelicum 83 (2006) 397^49. 33 “Quare earum in communitate academica iura et officia accurate in Statutis determinanda sunt ut intra limites definitos rite exerceantur” (SCh, Art. 11, § 2); “Perciö, devono essere esattamen­­te determinati i loro diritti e doveri nell’ambito della comunitá accademica, affinché siano con­­venientemente esercitati in limiti precisati negli Statuti” (VG, Art. 11, § 3). 34 Pius XI. Const. Ap. Deus scientiarium Dominus de Universitatibus et Facultatibus studiorium ecclesiasticorum (24. mai. 1931): AAS 23 (1931) 241-262. D’ora in poi citata DSD. A questa erano annesse le solite Norme applicative: Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, Ordinationes ad Constitutionem Apostolicam “Deus scientiarium Dominus” de Universitatibus et Facultatibus studiorium ecclesiasticorum rite exsequendam: AAS 23 (1931) 263-284. D’ora in poi citate DSD/Ord. 35 Cf DSD: AAS 23 (1931)241. 36 Cf SCh: AAS 71 (1979)469.

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