Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITA...171 2. Titolo II- La Comunitá Accademica ed il suo Governo 4. Art. 11, § 1. L’Universitá o la Facollá é una comunitá di studio, di ricerca e di formazione ehe opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari di cui all’Art. 3, in conformitá ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa. § 2. Nella comunitá accademica tutte le persone, sia singolarmente présé sia raccolte in consigli, sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell’ambito delle rispettive competenze, al conse guimento dei fini della comunitá mede sima. Mentre in SCh questo articolo era composto da due paragrafi, qui abbiamo un terzo paragrafo, ehe perö é sostanzialmente uguale al precedente33. Invece, sono completamente riformulati i primi due paragrafi, con alcune significative puntualizzazioni. Nel § 1 non si parla piü, in modo generico, dei centri accademici ecclesiastici come di ‘comunitá’, ma essi vengono definiti come ‘vere e proprie comunitá', ossia un insieme di persone ehe studiano, ricercano e si formano lasciandosi guidare non da qualsiasi motivazione o fine personale, ma dalia missione di annunciare il Vangelo ehe Cristo ha affidato alia Chiesa (cf Mc 16,15). In questo senso, viene confermata quella scelta ehe si poteva intravedere nella determinazione dell’oggetto della Costituzione SCh rispetto alia precedente34. Infatti, mentre la DSD voleva disciplinare le ‘Universitá e Facoltá di studi ecclesiastici’35, SCh intende disciplinare le ‘Universitá e Facoltá ecclesiastiche’36. Quindi, mentre la DSD mirava soprattutto a regolare il lavoro dei centri di studio superiori della Chiesa ehe ruotava intorno agli studi ecclesiastici, dando la prioritá al buon insegnamento e all’ortodossia nella trasmissione della Sacra Dottrina, SCh.. pur riservando attenzione agli studi accademici, alia loro organizzazione e alie direttive riguardo ai programmi, non si limita a questo. inlernazionale. Commento sistematico-esegetico al can. 3 del CIC/83, in Angelicum 83 (2006) 397^49. 33 “Quare earum in communitate academica iura et officia accurate in Statutis determinanda sunt ut intra limites definitos rite exerceantur” (SCh, Art. 11, § 2); “Perciö, devono essere esattamente determinati i loro diritti e doveri nell’ambito della comunitá accademica, affinché siano convenientemente esercitati in limiti precisati negli Statuti” (VG, Art. 11, § 3). 34 Pius XI. Const. Ap. Deus scientiarium Dominus de Universitatibus et Facultatibus studiorium ecclesiasticorum (24. mai. 1931): AAS 23 (1931) 241-262. D’ora in poi citata DSD. A questa erano annesse le solite Norme applicative: Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, Ordinationes ad Constitutionem Apostolicam “Deus scientiarium Dominus” de Universitatibus et Facultatibus studiorium ecclesiasticorum rite exsequendam: AAS 23 (1931) 263-284. D’ora in poi citate DSD/Ord. 35 Cf DSD: AAS 23 (1931)241. 36 Cf SCh: AAS 71 (1979)469.