Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
170 BRUNO ESPOSITO, O.P. tica presente in qualsiasi Universitä, statale o privata. Per tutte e tre, indistintamente, si richiede l’erezione o l’approvazione della Sede Apostolica; che coltivino e insegnino la sacra dottrina\ e alio stesso tempo si riconosce loro il diritto di conferire i gradi accademici per autoritä ricevuta dalia stessa Santa Sede3". 2. Art. 3. Le finalitä delle Facoltä ecclesiastiche sono: § 1. coltivare e proinuovere, mediante la ricerca scientifica, le proprie discipline, cioé quelle direttamente o indirettamente connesse con la Rivelazione cristiana o che servono in un modo diretto alia missione della Chiesa, enucleare sistematicamente le veritä in essa contenute. considerare alia loro luce i nuovi problemi ehe sorgono, e presentarle agli uomini del proprio tempo nel modo adatto alle diverse culture30 31. Qui il cambiamento si limita al solo § 1, e precisamente all’inciso che riguarda la specificitä delle discipline ecclesiastiche. Si stabilisce ehe devono ritenersi tali anche quelle ehe indirettamente sono connesse con la Rivelazione cristiana o ehe servono direttamente alia missione della Chiesa. Con do, di fatto ci si apre - facendole in qualche modo proprie - a tutte quelle discipline ehe coltivano la veritä e, in ultima analisi, il bene della persona. 3. Art. 8. Le Facoltä ecclesiastiche erette o approvate dalia Santa Sede in Universitä non ecclesiastiche, le quali conferiscano gradi accademici sia canonici che civili, devono osservare le prescrizioni di questa Costituzione, rispettando le convenzioni bilaterali e multilaterali stipulate dalia Santa Sede con le diverse Nazioni o con le stesse Universitä. Qui ci si limita a ricordare ciö ehe del resto é stato giä chiaramente affermato nel can. 3 del CIC/83 e nel can. 4 del CCEO, specificando che la Santa Sede s’impegna non tanto a rispettare il Diritto internazionale in quanto tale, ma soltanto ed esclusivamente le varie convenzioni di esso, di tipo bilaterale e multilaterale, che ha firmato e che si possono realizzare con le diverse Nazioni o con specifiche Universitä32. 30 Anche se ci sarä occasione di fare al riguardo alcune ulteriori precisazioni nel corso di questa presentazione, mi sembra importante segnalare Tuso, con significato tecnico-giuridico, dei termini ‘Sede Apostolica’ e ‘Santa Sede’ (cf CIC Can. 361, derogato successivamente da Pastor bonus, Art. 40). 31 “(...) imprimis vero in Christianam Revelationem, et quae cum ea conectuntur, profundius penetrare” (SCh, Art. 3, § I). 32 Sulla questione del primato dei Diritto internazionale di tipo convenzionale sui CIC, mi per metto di rinviare al mio studio: 11 rapporto dei Codice di Diritto Canonico latino con ii Diritto