Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

150 PÉTER ERDŐ esenti dalle tasse5 6. Questa disposizione sembra essere la prima definizione conosciuta dello stato clericale. Quando parliamo di stato clericale, pensiamo ad un certo insieme di diritti ed obbligazioni ehe caratterizzano il gruppo di tut­­te le persone stabilmente dedicate al ministero liturgico cristiano. I diritti tipici di questo ceto, ehe costituiscono i punti cardinali d'identitä del loro status nella societä e nella Chiesa, si sono tuttavia sviluppati solo dopo 1'anno 400, cioé ölt­re il termine dei periodo esaminato. Tali diritti si configurarono nel medioevo come i cosiddetti privilegi dei chierici, cioé la protezione dell’attivitä ufficiale dei loro ministero (privilegium canonis), la liberta dal servizio militare (privile­gium immunitatis), 1’incompetenza dei tribunali civili sulla loro persona (privi­legium fori) e 1’assicurazione dei degno sostentamento (beneficium compel en­­tiaef. Da tutto ciö risulta ehe lo stato clericale come categoria diversa dal sacramento dell’ordine fu in gran parte il prodotto di una determinata relazione tra lo stato e la Chiesa che ha caratterizzato la vita in Occidente da Costantino il Grande fino alia Rivoluzione Francese e in certe zone fino al XIX, o persi no al XX secolo. Eppure il diritto canonico, anche quello vigente, conosce la no­­zione di stato clericale come categoria propria della Chiesa (cf. CIC cc. 194 § I; 278 § 1 e 3; 285 § 2; 289 § 1-2; tac. 290; cc. 290-293; 1712), e persino la no­­zione di dimissio e statu clericali (cc. 1317; 1336 § 1,5; 1350 § 1; 1364 § 2; 1367; 1370 § 1; 1394-1395; 1425 § 1,2)7. Anche se nel secolo IV giä si paria di clero e di chierici, la legislazione ro­mána fino alia fine dei secolo V, nell’usare questi termini, sente il bisogno di spiegare ehe cosa vi sia sotteso8. Sara San Girolamo a spiegare in una sua lette­­ra 1’etimológia della parola clerus partendo dei significato greco ehe puo essere inteso come la porzione del Signore9 10. Alla fine dei secolo IV esisteva quindi un gruppo di persone ehe erano stabilmente dedicate al culto cristiano e ehe co­­minciavano ad essere denominati chierici, ma si dava piu rilievo nelle fonti ai singoli gradi ehe venivano anche chiamati ordines (taxeis)"’. Non si dimen-5 Cod. Theod. 16, 2, 2: Mommsen, Th. (ed.), Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirnuw­­dianis, Dublin-Zürich 1971.“ 1/2. 835: “Qui divino cultui ministeria religionis inpendunt. id est hi, qui clerici appellantur, ab omnibus omnino muneribus excusentur, ne sacrilego livore quo­­rundam a divinis obsequiis avocentur.” 6 Hallermann, H., Klerikerstand, in Campenhausen, A. et alii (Hrsg.), Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, II. Paderborn-München-Wien-Zürich 2002. 574. 7 Cf. Ochoa, X., Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici, Cittä dei Vaticano 1984. 144 e 464. 8 Cf. Incitti, G., Il sacramento delTOrdine nel codice di Diritto Canonico. Il ministero dalia for­­mazione all’esercizio (Manuali diritto, strumenti di studio de ricerca 32), Roma 2013. 12-13. 9 Ibid., cf. Hiereonym., Ep. 52,5 (adNepotianum); C.12 q. 1 c.5. 10 Cf. Incitti, G., II sacramento delTOrdine, 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom