Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Péter Erdő, Criteri di discernimento nell’attivita normativae di governo della Chiesa
CRITERI DI DISCERNIMENTO NELL’ATTIVITÀ NORMATIVA... 73 classici - il dualismo di corpo e anima, costituiscono una caratteristica fondamentale dell’esistenza umana.”* Con la graduale scomparsa della rilevanza civile delle sentenze dei giudici ecclesiali nei diversi paesi, l’aspetto sociologico dell'attività giudiziaria della Chiesa ha perso molto della sua centralità. La dimensione della Chiesa come comunità di salvezza invece, nel senso del numero 8 della Lumen Gentium, appare come realtà di primo piano, fatto che illumina la portata teologica della funzione del giudice ecclesiastico.46 47 L’ufficio del giudice ecclesiale non produce soltanto giustizia nel senso sociale, ma crea una realtà di dimensione teologica.4* Da una parte cerca di ristabilire o rinforzare il giusto ordine della comunità che tende alla sua finalità specifica, cioè alla salvezza, dall’altra parte cerca di ri- conciliare le parti e aiutarle a trovare un’equa soluzione alla controversia (CIC Can. 1446 § 2). Tale sforzo del giudice sembra dover seguire due criteri: far incontrare la volontà delle parti e far sì che il loro accordo sia equo, secondo la misura di una giustizia radicata nella realtà oggettiva. La giustizia, infatti, non è soltanto un equilibrio delle volontà soggettive. Anche la transazione, o il giudizio arbitrale, quando la lite verte sul bene privato, devono tener presente il criterio dell'equità (CIC Can. 1446 § 3, cfr. ivi § 2). Per quanto riguarda le cause d'interesse pubblico, la transazione generalmente non è neanche possibile. Eppure, prima di inviare un processo penale, l’ordinario deve considerare se si può ottenere sufficientemente “la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l’emendamento del reo” “per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale” (CIC Can. 1341). Tale discernimento previo al processo penale può rivestire anche la forma di un accordo, o quasi compromesso, con l'autore del delitto49, a meno che non si tratti di un delitto gravissimo. Tale decisione dell’ordinario non è ancora una decisione giudiziale, ma influisce direttamente sulla procedura penale. Nel ponderare gli effetti di una soluzione non penale, per raggiungere tutti gli scopi della pena canonica si deve conoscere il contesto sociale, ma anche le dimensioni teologiche dei delitti che possono ostacolare notevolmente l’effetto della testimonianza della Chiesa, sacramento di salvezza. Anche questo discernimento risulta essere quindi di ordine sociale, psicologico, ma anche teologico. Nel diritto penale non sono rare le pene facoltative o indeterminate. Anche nella loro applicazione il discernimento del giudice gioca un ruolo decisivo. 46 Ivi 156. 47 Cfr. Hahn, 1, Iustus iudex. Eine rechtstheoretische und theologische Annäherung, 104-106. 109-110. 48 Cfr. Ivi 110-111. 49 Cfr. Erdő, P., Die Verhängung von Kirchenstrafen auf dem Verwaltungsweg. Einige mögliche Mittet der Wirksamkeit des kanonischen Strafsystems, in De processihus matrimonialihus 8/2 (2001) 17-31, specialmente 25-27.