Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, Criteri di discernimento nell’attivita normativae di governo della Chiesa

74 PÉTER CARD. ERDŐ E questi casi sono soltanto gli esempi estremi. In tutte le cause, infatti, è neces­sario un certo discernimento perché il giudice possa arrivare alla certezza mo­rale (CIC Can. 1608 § 1 ), senza la quale di per sé non dovrebbe pronunciare al­cuna sentenza. Eppure, tale certezza deve avere la sua motivazione ex actis et pmbatis (CIC Can. 1608 § 2). Il giudice, però, deve valutare le prove “secondo la sua coscienza, fenne restando le disposizioni della legge sull'efficacia di ta­lune prove" (CIC Can. 1608 § 3). La legge indica quindi a volte la forza proba­toria di alcuni fatti, ma la valutazione del giudice non può rimanere meccanica. Il riferimento alla coscienza fa entrare tutto il discorso sulLatto umano e sul discernimento morale nel campo del diritto canonico. La dimensione antropo- logica e quella teologico-morale vengono collegate con il discernimento nell’­attività giudiziale e in quella governativa in generale. La dimensione comunitaria assume un ruolo importante anche nel campo giudiziale, non soltanto nel caso dei tribunali collegiali, nei quali il discerni­mento comune ha una funzione chiave (CIC Can. 1609), ma anche nelLattività dei periti, degli assessori (CIC Cann. 1424; 1425 § 4; 1447; 1448 § 2; 1720, 2°), e persino nell’istituto stesso dell’appello e del ricorso (amministrativo). I criteri del discernimento giudiziale nella Chiesa sono quindi sia la realtà dei fatti che le intenzioni e i desideri delle parti, il senso di giustizia della co­munità ecclesiale, la dimensione teologica e la missione della Chiesa, come essi si esprimono nelle sue norme giuridiche positive, e anche nelle cosiddette fonti di conoscenza del progetto divino, cioè nella Sacra Scrittura, nelle testi­monianze della Tradizione interpretate alla luce del Magistero e percepite att­raverso la coscienza ben informata. V. Criteri del discernimento amministrativo Nell’esercizio della potestà esecutiva il campo del discernimento sembra anco­ra più ampio. Invece di entrare nei dettagli delle singole situazioni in cui gli atti amministrativi sono risultati di un discernimento e di una scelta, basti far cenno alla vasta letteratura di queste questioni50. 5U Vedi per es. Gentile, F., La prudentia iuris, in Arietta, J. I. (a cura di), Discrezionalità e dis­cernimento nel governo della Chiesa (Istituto di Diritto Canonico San Pio X, Studi 8), Venezia 2008. 11-27. Berlingò, S., Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto, in Arietta, J. I. (a cura di). Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa, 29-44. Serra, B., L'equità quale criterio funzionale alla prudentia iuris nella formazione dell’atto amministrativo discrezionale, in Arietta, J. I. (a cura di), Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa, 45-78. Moneta, P., Gli strumenti del governo ecclesiastico: l’atto amministrativo, in Arietta, J. I. (a cura di), Discrezionalità e discernimento nel governo delta Chiesa 79-95. Zua- nazzi, I., La procedura di formazione dell’atto amministrativo singolare: esigenze pastorali ed

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