Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, Criteri di discernimento nell’attivita normativae di governo della Chiesa

72 PETER CARD. ERDŐ terio interpretativo delle norme o anche una fonte di diritto suppletorio (CIC Can. 19).41 Sia nell’interpretazione che nella supplenza delle lacune della legge, il giudice (e anche l'autorità amministrativa) ha per compito specifico il discer­nimento. In quanto il giudice deve usare l'equità come fonte di diritto suppleto­rio, il CIC vigente parla di applicazione dell'equità canonica. Tale principio significa più di un trattamento giuridico giusto con l’applicazione delle leggi che si riferiscono a delle situazioni simili: esso é piuttosto un istituto giuridico che prende in considerazione sia il diritto naturale che lo spirito dell’ordina­mento giuridico positivo.42 Siccome la giustizia dev’essere sempre osservata dal giudice, non si possono escludere delle situazioni estreme, nelle quali essa richieda una soluzione diversa da quella prevista dalla legge positiva della Chiesa.43 Secondo la classica sintesi di Klaus Mörsdorf, nella terminologia del Codice Pio-Benedettino aequitas naturális, aequitas canonica e aequitas sono dei concetti che si riferiscono al diritto naturale. Anche se la parola aequitas si poteva intendere nel senso di uniformità, di uguaglianza, nel Codice tuttavia portava anche un significato specifico, conosciuto già dai giuristi romani, che indicava l'equità.44 Una specificità dell’ordinamento canonico è la famosa elasticità, che rende possibile la non rigida applicazione delle norme positive, per conservare la qualità teologica e morale delle decisioni.45 Nella Chiesa, infatti, le esigenze del "diritto naturale” o del "diritto divino positivo” dispongono anche di una va­lidità diretta di carattere giuridico. Il diritto penale canonico, per esempio, ri­chiede espressamente di applicare "le leggi divine” non canonizzate se la loro violazione esterna è specialmente grave, esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali (CIC Can. 1399). Rimane comunque “una sfida perenne il problema su come si possano praticamente mettere in atto nel diritto canonico le esigenze morali e quelle di diritto naturale. Sicuramente non esiste una soluzione perfetta (...) perché la dualità della realtà percepibile con i sensi e di quella invisibile, anzi quella di grazia e anche - parlando con termini 41 Baura, E., Equidad canònica, in Otaduy, J. - Viana, A. - Sedano, J. (dir.), Diccionario Gene­ral de Derecho Canònico, III. 649-655, specialmente 654. 42 Erdő, P. “Aequitas”, 112-113. 43 Erdő, P. “Aequitas”, 112-113. 44 Mörsdorf, K., Die Rechtssprache des Codex Iuris Canonici, Paderborn 1937 (rist. 1967) 42; cfr. Erdő, P. “Aequitas”, 112-113. 45 Erdő, P,, Rigidità ed elasticità delle strutture normative nel dialogo ecumenico. Elementi istitu­zionali nel CIC aperti per un dialogo ecumenico, in La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente magistero pontificio (Atti del Convegno di Studio tenutosi nel XXV anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, Aula del Sinodo in Vaticano, 24-25 gennaio 2008), Città del Vaticano 2008. 147-178, specialmente 156-157.

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