Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, Criteri di discernimento nell’attivita normativae di governo della Chiesa

CRITERI DI DISCERNIMENTO NELL’ATTIVITÀ NORMATIVA... 65 II. La nozione di discernimento Partendo dalla descrizione del meccanismo connesso con le decisioni governa­tive nella Chiesa data da Paolo Gherri9 * 11 dobbiamo constatare che il discernimento è un attività previa alla decisione. Essa implica anche l’intelletto, l'intelligenza e la valutazione di dati oggettivi (realtà) e rende possibile una scelta motivata che da parte sua differisce dalla mera opzione che è invece basata sulla sola vo­lontà."’ La scelta, ma anche l’opzione potranno poi trasformarsi in decisioni che siano già operative riguardo l’attività concreta della comunità. Nell’ordinamen­to giuridico si richiedono sia la sicurezza che la giustizia di queste decisioni, ideali che sembrano a volte opposti, ma che devono piuttosto integrarsi e rinfor­zarsi a vicenda. La necessità della sicurezza giuridica poteva spiegare, sempre secondo Gherri", il motivo per cui le ordalie o in certe situazioni anche il sorteg­gio potevano comunque funzionare nel diritto medioevale. Le decisioni basate su di essi non provenivano da una scelta ponderata e connessa con la conoscen­za profonda e la valutazione dei fatti stessi, ma piuttosto dall’accettazione della manifestazione di una volontà sacra. Nella vita giuridica attuale specialmente negli ordinamenti civili, in cause concernenti l’interesse privato, non di rado si decide in base ad un comune accordo delle parti che poi non ha bisogno di altre motivazioni.12 Un altra possibilità è la ricerca appassionata e forse a volte esage­rata della giustizia. Negli ordinamenti civili moderni la mera applicazione delle norme oggettive del diritto positivo al caso concreto è a volte percepito come ingiusto. Per questo persino in sistemi giuridici continentali si riconosce che la ricerca della giustizia, oltre all’applicazione delle norme positive, deve prende­re in considerazione la convinzione della società. Tale convinzione morale però può essere considerata anche in modo riduttivo come mera opinione o puro de­siderio di una maggioranza difficilmente misurabile. Sarebbe sicuramente as­surdo pronunciare una sentenza contraria alla lettera delle norme giuridiche po­sitive nel nome di una giustizia basata sulla cosiddetta opinione pubblica, nella forma in cui essa si manifesta nei mezzi di comunicazione oppure in manifesta­zioni organizzate per le strade. Un altro mezzo di cercare la giustizia della decisione concreta che oltrepassa i limiti delle apposite norme positive del diritto sarebbe il riferimento ai prin­cipi costituzionali e ai diritti umani. Tale orizzonte però dimostra chiaramente che anche queste norme superiori e più generali devono avere un rapporto spe­9 Gherri, P., Discernere e scegliere nella Chiesa, in Apollinaris 87 (2014) 373—404, specialmen­te 373-386. 1(1 Cf. Gherri, P., Discernere e scegliere, 379. 11 Gherri, P., Discernere e scegliere, 377. 12 Gherri, P., Discernere e scegliere, 377.

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