Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Davide Cito, Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti: questioni aperte
198 DAVIDE CITO litivo6. L’intelletto ha la funzione, nella formazione dell’atto umano, di rappresentarsi e configurarsi l'oggetto voluto su cui poi la volontà si dirigerà. 11 momento intellettivo interviene altresì per operare un giudizio di valore su ciò che è bene e male, giusto e ingiusto e su ciò che sia conveniente fare. Qualsiasi circostanza intervenga ad influire sulla condizione intellettiva del soggetto, diminuendo o addirittura annullando questa capacità rappresentativa e di discernimento attenuerà o eliminerà la grave imputabilità morale o giuridica del comportamento illecito. L’altro aspetto concorrente nell’atto umano è quello volitivo, consistente in una determinazione o elezione della facoltà appetitiva umana, per cui la libertà dell’uomo si protende verso l’oggetto suo proprio. Anche qui, parallelamente a quanto detto prima, vi possono essere cause che influiscono sulla libera volontà della persona arrivando ad attenuare o addirittura ad escludere il momento volitivo con conseguente esclusione o diminuzione della grave imputabilità in ordine alla punibilità. Le circostanze che riguardano l’imputabilità, sono state così suddivise dalla dottrina in due grandi categorie: quelle che influiscono sull’intelletto e quelle che influiscono sulla volontà7. Le circostanze possono ovviamente cumularsi, siano esse esimenti, attenuanti, o aggravanti e spetterà al giudice che si troverà contemporaneamente di fronte a più circostanze operare un giudizio di contemperamento al fine dell’applicazione della sanzione8 9 10 11. Bisogna tuttavia tener conto che, in alcuni casi, una circostanza può concettualmente assorbire in sé un’altra7, o eliderla per maggiore rilevanza1" - è il caso ad esempio di una circostanza attenuante o aggravante che si accompagna ad una causa di giustificazione" 6 Pellegrini, G., Jus Ecclesiae Poetiate, I. Napoli 1962. 91: “Nunc vero delictum, sive dolosum sive culposum, actus est voluntatis, quae intellectual necessario supponit, nihil, enim, volitum quin praecognitum”. 7 Pellegrini, G., Jus Ecclesiae Poetiate, I. 91: “Hinc duplici ex capite oritur ordo causarum im- putabilitatem influentium”. 8 Roberti. F., De delictis et poenis, I. Romae 1940. 105: “Imminutio imputabilitatis perpenditur a iudice. qui, pro suo recto arbitrio, debitam partem subtrahit ab imputabilitate quae résultat in ca- su concreto”. 9 Ad esempio un minore ultrasedicenne che si avvantaggi della circostanza attenuante di cui al can. 1324 § 1, n. 4° non potrà anche invocare la débilitas mentis dovuta all’età -salvo che questa non abbia un’origine patologica- in quanto va da sè che il minore di età non ha una piena maturità e fermezza mentale. Roberti, F., De delictis et poenis, 104: “minor aetas nequit cumulari cum mentis debilitate quae naturaliter ex immatura aetate consequitur; at eadem duae causae exstarent distinctae. si, praeter aetatem, aliquis morbus rectam intellectus aut voluntatis mani- festationem prohiberet”. 10 È il caso, ad esempio, dell’infrasedicenne che viola la legge in uno stato di ebrietà colpevole. La circostanza esimente di cui al can. 1323, n. 1 ° assorbirà in sè quella di cui al can. 1324 § l,n.2°. 11 Eil caso, ad esempio, di un soggetto che dopo la commissione di un delitto ricada nel medesimo, ma questa volta costretto da uno stato di necessità. La circostanza esimente di cui al can. 1323, n. 4° elide l’aggravante di cui al can. 1326 § l,n. 1°.