Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni

188 DAMIÁN G. ASTIGUETA 3. Abuso d’autorità La seconda ipotesi prevista dalla norma è la persona che ha abusato dell’auto­rità o dell’ufficio per delinquere. La ragione di questa circostanza è evidente: l’autorità e l’ufficio sono costi­tuiti per il bene dei fedeli (c. 145), e il servizio del bene comune (cc. 223 § 1 e 1752), perciò l’utilizzo dei vantaggi che questi incarichi possono offrire al reo utilizzati per delinquere va direttamente contro la loro finalità. In certi casi l’abuso è stato previsto dal legislatore come fattispecie (cc. 1386 e 1389), in altri casi serve come motivo per aggravare la pena59. La norma esige che chi delinque: a) goda di autorità o abbia un ufficio nella Chiesa, inteso come «qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiasti­ca, da esercitarsi per un fine spirituale». Non penso che si possa affermare che qui si tratti di autorità anche civile, ma solo di quella ecclesiastica, e questa intesa secondo il c. 135, come potestà di governo in senso generale, giacché l’abuso di potestà d’ordine è considerata come in altre fattispecie (cc. 1378-1380. 1384); b) che si sia servito dell’autorità o dei diritti dell’ufficio per delinquere; c) che non si tratti di un elemento sostanziale del delitto. d) Anche se la legge non lo prevede, espressamente, si deve intendere che l’aggravante è personale, cioè, non si estende ai complici, salvo che ques­ti siano coautori o complici necessari (c. 1329) e rivestano anche loro una carica nella Chiesa60. e non la sentenza del giudice. Questa possibilità è solo prevista per le cause attenuanti come re­cita ile. 1324§ 1 n °10. 59 Cfr. Borras, Le nouveau droit ecclésial, (cfr. nt. 40), 33. Roberti faceva notare come la dignità del reo a volte era parte costitutiva della fattispecie, a volte era considerata circostanza aggra­vante in modo speciale e finalmente, era considerata aggravante in modo generale. Cfr. De de­lictis et poenis (cfr. nt. 24), 167. Si veda anche García Barberena, T„ Circunstancias agra- vantes (cfr. nt. 14), 258. 60 Cfr. García Barberena, T., Circunstancias agravantes (cfr. nt. 14), 258. Mentre il delitto di abuso è contemplato solo nel c. 1389 § 1 del CIC, viene applicato in due situazioni diverse nella Istruzione Dignitas Connubii riguardo all’abuso dei “giudici e gli altri addetti e collaboratori del tribunale che commettono un atto illecito contro l’incarico loro affidato, siano puniti a norma di legge” (art. 75) e nell’art. Ili § 1: “Gli avvocati e i procuratori che abbiano commesso un atto illecito contro l’incarico loro affidato, siano puniti a norma di legge”. Risulta interessante osser­vare che mentre in ambedue articoli viene richiamato il c. 1389, non viene mai nominato il c. 1326. Cfr. Renken, J. A., The Penal Law of the Roman Catholic Church. Commentary on Ca­nons 1311-1399 and 1717-1731 and Other Sources of Penal Law, Otawa 2015. 316.

Next

/
Oldalképek
Tartalom