Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLA PENA: ALCUNE PRECISAZIONI 187 grado, da chierici e da magistrati. Nell'Età Media contava la differenza di dignità nell’applicazione di pene di tipo fisico ai nobili e magistrati. Il diritto canonico sebbene rifiuti la distinzione di dignità tra i fedeli (c. 208) riconosce il bisogno di punire più gravemente chi è rivestito di dignità o di un ufficio nel caso commetta un delitto”. 2. Quando il reo è costituito in dignità La prima situazione avviene quando il reo è costituito in dignità. La dignità è una qualità che riveste una persona che la rende destinataria di una stima maggiore da parte degli altri membri della società o della Chiesa53 54. La dignità è conferita alle persone come segno di una virtù che in loro si trova, la quale può coincidere o no con un ufficio nella Chiesa. Il canone, anche se non lo sembra, rimane in una descrizione un po' vaga, dato che non determina quali siano le cariche e uffici che conferiscono la dignità al possessore, tanto più perché la norma sembra riferirsi a una “posizione di particolare prestigio, che genera pubblico ossequio per il dignitario”55. Sorge giustamente da questa maggiore stima, il grande abisso che si produce tra la stima e il delitto, che rende lo scandalo più profondo quando la persona delinque56. Data la loro formazione e erudizione si aspetta da loro una maggiore coscienza delle conseguenze delle loro azioni57 58. Il canone attuale tiene conto solo della dignità del reo abbandonando la qualità della vittima come circostanza aggravante, perché si è ritenuto sufficientemente custodito dal c. 1370 e dalla circostanza aggravante55. 53 Cfr. Roberti, S., De delictis etpoenis, (cfr. nt. 24), 167. Sulla storia di questo istituto si lega Papale, C., Brevi considerazioni in ordine ai delitti di cui al can. l389ÿÿl-2, in Antonianum LXXXIII (2008) 452^154. 54 Cfr. Borras, A., Le nouveau droit ecclésial (cfr. nt. 40), 33. 55 PiGHiN, B. F., Diritto penale canonico (cfr. nt. 17), 183. Infatti, il Roberti identificava tra questi ai "Principi, Cardinali, Legati Pontifici e Vescovi”. Cfr. Roberti, S.. De delictis et poenis (cfr. nt. 24), 168. 56 Su questo punto si veda il mio articolo Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica, in Periodica 92 (2003) 599. Risulta interessante ciò che fa notare W. Molinski. Quando l’azione che provoca lo scandalo proviene dall’interno della società, tante volte può produrre il rilassamento delle difese, della disciplina, mentre quando l’attacco proviene dall’esterno provoca il consolidamento del gruppo. Cfr. Molinski, W., Scandalo, in Rahner, K. (ed.) Sacramentum mundi, VII/8. Brescia 1977. 384. 57 Cfr. Roberti, S., De delictis et poenis (cfr. nt. 24), 166. 58 Cfr. Communicationes 16 ( 1984) 4L Chiappetta manifestava il suo disaccordo con tale decisione indicando che “il giudice possa, almeno in casi del tutto speciali, tener conto anche della dignità della persona colpita da un atto delittuoso e considerare tale circostanza come causa aggravante”. Il codice di Diritto canonico, IL (cfr. nt. 29), 446. Ci sembra che quest’affermazione non abbia fondamento in quanto sarà la legge o il decreto a poter creare nuove circostanze (c. 1327)