Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)
Bruno Esposito, O.P., Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con i diritti acquisiti. Commento sistematico- esegetico alla prima parte del can. 4 del CIC/83
78 BRUNO ESPOSITO bisogna aggiungere alcuni istituti la cui conoscenza è presupposta, come per esempio fatto giuridico, negozio giuridico, atto giuridico, vediamoli ora uno per uno, secondo una vera e propria explicatio terminorum, ma sempre senza trascurare il contesto, e quindi la natura propria del diritto canonico. In ogni caso, come abbiamo già accennato, ci limiteremo a presentare qui solo quanto attiene ai diritti acquisiti. Infine, va subito notato che il CIC/83 non ha revocato nessun diritto acquisito. 1. lura quaesita (Diritti acquisiti) In genere la maggior parte degli autori hanno inteso ed intendono l’espressione ius quaesitum come sinonimo di diritto definitivo, inviolabile, del quale il titolare non può essere privato, eccetto che ci si trovi in presenza di ragioni di pubblica utilità, di salvaguardia del bene comune, che ne giustificano la revoca e con motivazioni relativamente proporzionate al diritto che si va ad intaccare14. Però, gli stessi sottolineano, allo stesso tempo, che il riconoscimento dei diritti acquisiti non ha l’effetto di rendere le leggi intangibili. Dal fatto che in un ordinamento giuridico si siano acquisiti dei diritti, non consegue che lo stesso ordinamento non possa essere modificato da una successiva normativa. Così, per esempio, una legge ha potuto stabilire l’abolizione dei diritti feudali, senza toccare gli effetti già prodotti nel passato per l’esercizio degli stessi diritti. Quindi, si modifica la legge sulla quale si fondano i diritti acquisiti, ma rimane chiaro, in linea di principio, che la nuova legge non produce effetti che nel futuro. In ogni caso è importante notare subito che i canonisti antichi non si sono preoccupati molto della teoria dei diritti acquisiti, mentre, al contrario, i moderni hanno cercato di enuclearla, riconoscendole una grande importanza15. Questo dato è di somma rilevanza e andrà tenuto ben presente in sede di conclusioni. La spiegazione di quanto è successo sembra trovarsi nel fatto che la questione dei diritti acquisiti si è quasi imposta in seguito all’opera di codificazione nel XIX sec., negli Stati, e nel secolo XX nella Chiesa. Infatti, le codificazioni degli Stati hanno in molti casi cambiato completamente le leggi precedenti, in quanto frutto di principi costituzionali completamente diversi dai precedenti, mentre, invece, soprattutto la prima codificazione della Chiesa cattolica, pur ponendosi in continuità con la sua tradizione, inaugurava un modo completamente nuovo di “fare diritto” o “amministrare la giustizia”16, ponendo 14 Cf Naz, R.. Droits acquis, 1514. 15 Cf Claeys-Boùùaert, F. - Siménon, G., Manuale Iuris Canonici ad usum seminariorum, Gandae 1947, n. 145. Ojetti, B., Commentarium in Codice luris Canonici, I. Romae 1927. 57. Cappello, F. M., Summa Iuris Canonici in usum scholarum concinnata, I. Romae 1961, nn. 57 e 66. Vermeersch, A. - Creusen, J., Epitome Iuris Canonici cum commentaris, I. Romael949, n. 93. 16 Cf Lo Castro, G., Liber I: De normis generalibus. Introducción, in Marzoa, A. — Miras, J. - Rodríguez-Ocaña, R. (dir.), Comentario esegètico, I. 239-243.