Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)
Bruno Esposito, O.P., Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con i diritti acquisiti. Commento sistematico- esegetico alla prima parte del can. 4 del CIC/83
IL RAPPORTO DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO LATINO CON I DIRITTI ACQUISITI 79 con questo, anche in ambito ecclesiale, la questione se le nuove leggi potevano essere applicate retroattivamente a situazioni già fissate prima della loro promulgazione. Inoltre, soprattutto nell’ambito statuale, lo stesso problema si poneva anche nel passaggio ad una nuova sovranità di un territorio: il cambiamento di sovranità aveva come conseguenza di sottomettere le situazioni già fissate al regime legislativo del nuovo Stato sovrano ed indipendente?17 In detto contesto statuale è classica la definizione di diritto acquisito come “(...) conseguenza di un fatto idoneo a produrlo, in virtù della legge del tempo in cui il fatto venne compiuto, benché l’occasione di farlo valere non siasi presentata [e che per la legge precedente] entrò a far parte del patrimonio di chi l’ha acquisito”1*. Anche la maggioranza degli autori che hanno commentato il Codice Piobenedettino, hanno inteso per diritto acquisito qualsiasi diritto di una persona, che questa ha conseguito per aver osservato una legge positiva umana circa un fatto/atto giuridico. Gli stessi, allo stesso tempo, hanno dato un’accezione ampia al termine “legge positiva” intendendola come sinonimo di “norma giuridica” o qualsiasi modo di acquisire un diritto, come per esempio, la consuetudine, il privilegio, il contratto, l’elezione, la prescrizione, ecc.19. Più o meno, come vedremo meglio più avanti, si sono posti sulla stessa scia i commentatori del Codice vigente. Quindi, quando si parla di diritti acquisiti lo si fa sempre nel contesto del diritto umano positivo, inteso come complesso di norme emanate dalla competente autorità umana ed ordinate a regolare i rapporti sociali, in altre parole, si fa riferimento all’ordinamento giuridico di una determinata società. E importante registrare subito anche questo dato per due ragioni. La prima è che rimane in questo modo chiara la differenza con i cosiddetti diritti innati o comunque quei diritti che hanno come origine la legge naturale o il diritto divino positivo. La seconda è che, cosa non trascurabile per le conseguenze che implica, per il diritto canonico molti diritti acquisiti trovano, alla fine, la loro ragion d’essere ed ultima nel diritto divino. Per meglio cogliere la specificità del concetto di diritto acquisito nell’ordinamento giuridico canonico, ci sembra opportuno ricordare previamente, anche se schematicamente, come esso è stato inteso ed applicato lungo il corso dei secoli. Presenteremo solo i punti fondamentali servendoci essenzialmente dei risultati conseguiti da due illustri studiosi del passato, il D’Angelo ed il Petroncelli, segnalando che quest’ultimo a sua volta ha ripreso molto dal Van Hove. Prima di tutto occorre subito evidenziare, come giustamente è stato 17 Cf Naz, R., Droits acquis, 1515. 111 Gabba, C. F„ Teoria della retroattività delle leggi, Torino 1891. 191. 19 Cf Van Hove, A., De legibus, 17-58. Wernz, F. J. - Vidal, P., Ius canonicum, I. Romae 1938. 120-129. Naz, R. (a cura), Traite de Droit Canonique, I. Paris 1946. 66-73. Michiels, G., Normae generales Juris Canonici. Commentarius Libri I Codicis Juris Canonici, I. Paris- Tornaci-Romae 1949. 67-101. Fernandez Regatillo, E., Institutiones luris Canonici, I. Santander 1963. 43.