Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)
Bruno Esposito, O.P., Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con i diritti acquisiti. Commento sistematico- esegetico alla prima parte del can. 4 del CIC/83
IL RAPPORTO DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO LATINO CON I DIRITTI ACQUISITI 77 disposizione legale e quindi ne hanno conseguito i diritti annessi, ovvero hanno ottenuto per concessione di un privilegio, determinati diritti entrati ormai a far parte in modo stabile del proprio patrimonio giuridico. II. Annotazioni previe Prima di tutto notiamo, al di là della quasi identica formulazione e dello stesso contenuto e significato, alcune differenze con il testo del CIC/17. E stato omesso il pronome dimostrativo indeterminato aliis"' ed è stato soppresso il riferimento agli indulta. Si è sostituito personis moralibus con personis iuridicis. Così facendo si è reso grammaticalmente più chiara la formulazione ed allo stesso tempo sono state fatte delle precisazione tecniche di carattere giuridico. Qualcuno ha però espresso riserve sul mancato riferimento agli indulti, in quanto sono di fatto dei privilegi, anche se concessi per un tempo determinato, come anche per la scelta di persone giuridiche al posto di persone morali". Dal nostro punto di vista, invece, entrambi i cambiamenti dimostrano una più puntuale applicazione della moderna tecnica giuridica. Infatti, parlare di indulti, visto il loro carattere di privilegi di carattere limitato12, non sembra avere molto senso, come vedremo meglio più avanti, nella prospettiva del can. 4 e la dizione persone giuridiche s’imponeva vista la sua introduzione, con tutto quello che questo significa, nel can. 113, § 2'\ Molteplici sono i termini usati nel presente canone, tutti estremamente tecnici, alcuni dei quali presuppongono la conoscenza di determinati principi generali del diritto o di altri istituti, che esigono di essere previamente spiegati, al fine di comprendere correttamente il significato fatto proprio dal Legislatore (ratio legis). I termini usati sono: iura quaesita\ privilegia', Apostolica Sede; personis sive physicis sive iuridicis', in usu\ expresse revocentur, a questi '° “lura aliis quaesita quidam intelligunt de aliis quam illis de quibus sermo est in can. 3, scilicet de variis nationibus vi conventionum, communius tamen et rectius vox intelligitur de iuribus alicui tertio acquisitis. Alius seu tertius, iuxta communem modum loquendi canonistarum et theologorum, est quaevis persona physica vel moralis, quae praejudicium patitur, in casu ex mutatione dispositionis ¡uris superioris per Codicem, quatenus iura quae possidet alteri personae conferuntur” Van Hove, A., De legibus ecclesiasticis, I/II. Mechliniae-Romae 1930. 18. " Cf Calvo Espiga, A., Ambito de aplicación, 369, nota 60. “EI termino ‘indulto’ que se utiliza en el CIC en parte como sinónimo de privilegio (compárese c. 312 § 2 con c. 320 § 2), designa un derecho de excepción respeto de una disposición legal otorgado por un titular de la potestad de régimen. En distinción formal respecto del privilegio, el indulto consiste mas bien en el perdón de una obligación contenida y, por regla general, carácter limitado” Wàchter, L., Indulto, in Haering, St. - Schmitz, H. (dir.), Diccionario enciclopédico de Derecho Canónico (ed. española: de Heredia, I.P. y Llaquet, V. J. L.), Barcelona 2008. 459-460. 15 Sull’argomento si possono vedere i lavori di redazione del canone come anche i vari pareri della maggioranza degli autori. Per una diversa opinione si veda: Peroni, S., Persone fisiche e persone morali nel nuovo CIC, in Antonianum 60 ( 1985) 440-447.