Folia Theologica et Canonica 5. 27/19 (2016)

IUS CANONICUM - Giuliano Brugnotto, La comprensione dell’atto amministrativo e del rescritto alla luce dei carni. 36 e 17 del Codice di diritto canonico - Annotazioni sul rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015

LA COMPRENSIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO... 195 già del rescritto è adeguata: si tratta di una interpretazione autentica dei due mo­tu proprio che, a nostro modesto avviso, poteva essere pubblicata a firma del Segretario di Stato o dello stesso Decano della Rota esplicitando in quale gior­no il Pontefice aveva concesso l'udienza per offrire tale interpretazione. Non va dimenticato, poi, che vi è un dicastero al quale è affidata questa precisa compe­tenza: il Pontificio Consiglio per i testi legislativi21. Si deve pure osservare che l’interpretazione, per essere autentica necessita dell’approvazione del Romano Pontefice a norma del can. 16 §1. Sotto il profi­lo dell’esercizio della potestà questa parte del rescritto può ricadere sotto gli at­ti amministrativi, espressione dell’esercizio della potestà esecutiva come avrò modo di argomentare più sotto. Per la seconda parte del rescritto, quella relativa alle norme della Rota, ci pa­re sommessamente che il rescritto, così come è inteso nel can. 59 e cioè quale atto amministrativo, non sia la forma più adeguata; sarebbe stato preferibile l’utilizzo di un decreto in quanto si tratta di un atto di carattere normativo con valore di legge per la Rota Romana. IL Come si deve comprendere il rescritto? Volgiamo ora lo sguardo alla comprensione del contenuto del rescritto. Anche in questo caso dobbiamo richiamare i principi generali espressi nei canoni 36 § 1 per gli atti amministrativi e can. 17 per le leggi ecclesiastiche. Il termine latino utilizzato in entrambi i canoni è intelligo (intellidendus e in­­telligendé) che propriamente non è interpretare. L’interpretazione appartiene a quell’attività che i fedeli e i periti in diritto canonico devono necessariamente realizzare quando la legge o l’atto amministrativo non sono chiari e fanno emergere dei dubbi. Il contenuto del can. 17 del codice latino viene indicato con “interpretazione dottrinale”23 24. Sarebbe preferibile indicare tale attività con una espressione del tipo “conoscenza testuale” che non necessariamente è una conoscenza facile o immediata. Essa necessita di una preparazione adeguata all’approccio giuridico. Delle leggi ecclesiastiche e dell’atto amministrativo si dice che sono da “in­tendersi secundum propriam verborum significationem” ma a proposito delle leggi si aggiunge “considerato nel testo e nel contesto”, invece nell'atto ammi­nistrativo si aggiunge “e l’uso comune del parlare”. 23 Come affermato nella Const. Ap. Pastor Bonus: «Consilii munus in legibus Ecclesiae inter­­pretandis praesertim consista» (art. 154). «Consilio competit Ecclesiae legum universalium in­­terpretationem authenticam pontificia auctoritate firmatam proferre, auditis in rebus maioris momenti Dicasteriis, ad quae res ratione materiae pertinet» (art. 155). 24 García Martín, I., Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Venezia 2015.2 147.

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