Folia Theologica et Canonica 5. 27/19 (2016)

IUS CANONICUM - Giuliano Brugnotto, La comprensione dell’atto amministrativo e del rescritto alla luce dei carni. 36 e 17 del Codice di diritto canonico - Annotazioni sul rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015

194 GIULIANO BRUGNOTTO testazione cardinalizia come prova giuridica pienamente valida»21. Secondo al­cuni autori non sarebbero dei veri e propri rescritti bensì la constatazione me­diante documento di una concessione orale fatta dal Romano Pontefice22. Sotto questo profilo il rescritto ex audientia Sanctissimi potrebbe essere inte­so come una applicazione del can. 74 il quale prescrive «quamvis gratia órete - nus sibi concessa quis in foro interno úti possit, tenetur illám pro foro extemo probare, quoties id legitime ab eo petatur». In ogni caso vi è una stretta connes­sione tra i rescritti appena citati e gli oracoli vìvae vocis secondo la previsione del can. 59 § 2. Ed essendo questo tipo di rescritti atti che provengono dal Ro­mano Pontefice, diversamente dagli atti che provengono dalla sua Romana Cu­ria, possono avere natura legislativa, giudiziaria o amministrativa a seconda della questione trattata, del contenuto e dei destinatari. Possiamo immaginare che se un rescritto proviene da un oracolo viva voce attribuito al Papa e di con­tenuto generale tale atto possa contenere una disposizione legislativa. Nel caso del rescritto di Papa Francesco del dicembre scorso la dicitura usata segnala che si tratta di rescritto ex audientia ma si omette Sanctissimi. Si tratta della stessa tipologia? Riteniamo che si tratti della stessa. Ma vi è una diversità rispetto ai rescritti anche di carattere generale e quindi contenenti una disposi­zione legislativa non di poco conto. Il nostro rescritto reca la firma del Pontefi­ce non quella del Segretario di Stato o di un capo dicastero della Curia Romana. Infatti non si parla di udienza concessa in una certa data, si tratta di uno scritto del Papa, si dice nella rubrica dell'Osservatore Romano, consegnato al Decano della Rota. Quest’ultimo, commentando nel quotidiano della Santa Sede il rescritto, nulla dice sulla natura dell’atto pontificio. Altro elemento poco evidente nel nostro rescritto, ma che appartiene alla ti­pologia del rescritto è la domanda. L’etimologia latina rescribere indica chiara­mente che il rescritto è una risposta data per iscritto. Dunque risposta ad una domanda. Se Papa Francesco ha dato una risposta chi l’ha interpellato? E quale era la domanda? Leggendo il testo si possono desumere implicitamente due domande: 1 ) con la promulgazione dei motu proprio sulla riforma del processo di dichiarazione di nullità matrimoniale, sono state abrogate le leggi speciali? 2) La riforma ha delle conseguenze per il Tribunale Apostolico della Rota Romana? Dunque benché implicite vi sono delle domande. Quanto esposto finora ci permette una prima valutazione sulla tipologia di atto pontificio utilizzato. Ci sembra che per la prima parte dell’atto emanato dal Pontefice, quella relativa all’abrogazione di leggi e norme contrarie, la tipolo-21 Urrutia, F. X., De specifica approbatione summi pontifichi, in Revista española de Derecho Canónico Al (1990) 458 [nostra traduzione! 22 Ad es. Canosa, J., Il rescritto, 170-171.

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