Folia Theologica et Canonica 5. 27/19 (2016)

IUS CANONICUM - Giuliano Brugnotto, La comprensione dell’atto amministrativo e del rescritto alla luce dei carni. 36 e 17 del Codice di diritto canonico - Annotazioni sul rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015

LA COMPRENSIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO... 193 vo di Senlis. Ho voluto citare queste due iniziali proposte di canoni del Codice del 1917 - e non è possibile in questa sede presentare lo sviluppo del testo - perché da esse si intuisce che i rescritti sono riferiti ad interventi del Romano Pontefice. E soltanto il dibattito dei consultori sul progetto dei canoni ha per­messo di giungere ad allargare la possibilità di emanare rescritti anche agli or­ganismi della Curia Romana e agli Ordinari; inoltre si considera sempre il re­scritto in riferimento ad una necessità che emerge e che è legittimo deferire all'autorità'7. Se esaminiamo il rescritto pontificio del 7 dicembre u.s., questo non sembra corrispondere totalmente né al can. 36 del vecchio Codice né al can. 59 del Co­dice vigente. Infatti Papa Francesco ha emanato un rescritto peculiare, in quanto Ex audientia. Come ha ben approfondito Canosa17 18 19 20 nella categoria dei rescritti emanati dalla Santa Sede vi sono quelli dati dal Romano Pontefice e quelli con­cessi dai dicasteri. Afferma Canosa: «Nei casi in cui l’autorità emanante il rescritto è il Romano Pontefice, che infatti ha piena potestà esecutiva per emettere rescritti, essa viene esercitata normalmente attraverso la Segreteria di Stato o un altro dicastero. Tali rescritti si configurano come atti pontifici in senso stretto, emanati dal Romano Pontefice e, pertanto, con le caratteristiche degli atti amministrativi emanati dal Romano Pontefice».” E quali sono le caratteristiche? Innanzitutto la possibilità che un rescritto del Romano Pontefice ha di revocare atti amministrativi posti da autorità inferiori; in secondo luogo l’impossibilità di impugnare con ricorso gerarchico o giuris­dizionale il medesimo rescritto (si veda il can. 1732). A questa tipologia appartengono i rescritti, ad esempio, per concedere la dis­pensa dagli obblighi dello stato clericale21'. Però, nel nostro caso non si tratta di un rescritto di questo genere, perché non è una concessione fatta in un caso concreto; l’intento è più generale. Vi è, in fatti, una tipologia diversa di rescritto chiamato ex audientia Sanctis­­simi. Secondo Urrutia esso può essere definito come «un’attestazione cardinali­­zia dell’oracolo vivae vocis del Pontefice. (...) la dottrina considera questa at­17 Per un approfondimento si legga Minelli Zadra, C., L'autore del rescritto nel processo di for­mazione del Codice piobenedettino, in Archivio storico giuridico di Sassari 7 (2000) 235-241. 18 Canosa, J., Rescriptum, in Otaduy, J. - Viana, A. - Sedano, J. (dir.), Diccionario General de Derecho Canónico, VI. 959-962 e nel volume dello stesso autore II rescritto come atto ammi­nistrativo ne! diritto canonico, Milano 2003. 166 ss. 19 Canosa, J., Il rescritto, 167. 20 Amenta. P„ Il rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell’ambito dell’attività amministrativa della Chiesa, in Periodica de re canonica 88 ( 1999) 467-499.

Next

/
Oldalképek
Tartalom